Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/10/2020 n. 23875 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della O.N.L.U.S. (ossia ha disposto che la O.N.L.U.S. non è esentata dal contributo unificato). Sono state compensate le spese dell'intero giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un invito al pagamento del contributo unificato pari a Euro 600,00 relativo a un ricorso proposto nel 2012. La O.N.L.U.S. sosteneva di essere esentata dal contributo in virtù dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 27-bis, tabella B, DPR 642/1972 e del DPR 115/2002 art. 10. I ricorrenti (Presidenza del Consiglio e TAR Lombardia) contestavano che tali norme non prevedono esenzioni soggettive per le O.N.L.U.S. in relazione al contributo unificato e che l'art. 27-bis non va inteso come estensivo agli atti processuali.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

    Non sostituisce l'esenzione dall'imposta di bollo con un'esenzione automatica dal contributo unificato; il contributo unificato è un prelievo distinto finalizzato al finanziamento delle 'spese degli atti giudiziari'.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 - Tabella allegato B

    Il termine 'atti' va interpretato restrittivamente e riferito principalmente ad atti e documenti amministrativi; non comprende in via generale gli atti processuali (ricorsi dinanzi ai giudici amministrativi o ordinari).

  • Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

    La disciplina fiscale delle ONLUS non implica automaticamente l'estensione di esenzioni tributarie soggettive al contributo unificato; le agevolazioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente.

  • Direttiva 89/665/CEE e Direttiva 2007/66/CE; giurisprudenza Corte di Giustizia UE

    I principi di equivalenza ed effettività non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari (come il contributo unificato) all'atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici; non richiedono un trattamento processuale identico per contenziosi di natura diversa.

  • Giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione richiamata

    es. Corte Cost. n. 91/2015; Cass. Sez. 5, 20 settembre 2013, n. 21522

    Confermano la necessita' di un'interpretazione restrittiva delle agevolazioni tributarie e il principio che 'atti' nell'art.27-bis non comprende gli atti processuali; inoltre sottolineano che la tecnica legislativa privilegia l'individuazione dell'oggetto del giudizio per le esenzioni.

Massime di principio

  • Le esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente: non si estendono per analogia oltre quanto espressamente previsto dalla normativa.
  • Il termine 'atti' nell'art. 27-bis, tabella B, DPR 642/1972 va inteso in senso limitato agli atti amministrativi/documentali e non comprende, in genere, gli atti processuali quali i ricorsi.
  • Il contributo unificato è un tributo distinto dall'imposta di bollo, finalizzato al finanziamento delle spese giudiziarie, e non si ritiene automaticamente coperto dalle esenzioni previste per l'imposta di bollo.
  • Le esenzioni fondate sulla qualita' soggettiva del ricorrente (es. essere O.N.L.U.S.) non si applicano al contributo unificato salvo che la norma sia chiara e specifica in tal senso.
  • In caso di vittoria in giudizio, la parte soccombente e' normalmente condannata a rimborsare il contributo unificato anticipato dalla parte vittoriosa; quindi l'onere anticipatorio non esclude il rimborso in caso di soccombenza dell'altra parte.
  • L'ordinamento europeo, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, non impedisce l'imposizione del contributo unificato in materie come gli appalti pubblici, compatibilmente con i principi di equivalenza ed effettività.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.