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Sentenza

Sentenza del 05/02/2015 n. 660 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Tributi erariali indiretti - Registro - Interessi moratori - Tassazione in misura proporzionale -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione ha stabilito che gli interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile IVA. Essi devono essere assoggettati all'imposta proporzionale di registro anche quando riguardano una somma capitale soggetta a IVA. È stato ritenuto superato il precedente orientamento secondo cui il carattere unitario dell'obbligazione accertata nel decreto ingiuntivo comportava anche un trattamento fiscale unitario per capitale e interessi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la registrazione di un decreto ingiuntivo nel quale erano stati liquidati interessi di natura moratoria. Si doveva stabilire se tali interessi dovessero concorrere alla base imponibile IVA, in quanto collegati a una somma capitale soggetta a IVA, oppure se dovessero essere autonomamente assoggettati all'imposta proporzionale di registro.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15

    Gli interessi moratori, avendo natura risarcitoria e non costituendo il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, non rientrano nella base imponibile IVA.

  • Cassazione civile, sentenza n. 4748/2006

    Richiamata quale precedente giurisprudenziale in materia di trattamento fiscale degli interessi moratori.

  • Cassazione civile, sentenza n. 12906/2007

    Richiamata quale ulteriore precedente giurisprudenziale sul rapporto tra interessi moratori, IVA e imposta di registro.

Massime di principio

  • Gli interessi moratori devono essere fiscalmente distinti dalla somma capitale cui si riferiscono, anche quando capitale e interessi siano liquidati nello stesso decreto ingiuntivo.
  • La soggezione della somma capitale a IVA non comporta automaticamente l'assoggettamento a IVA degli interessi moratori.
  • Gli interessi aventi funzione risarcitoria o sanzionatoria per il ritardo nel pagamento, e non funzione remunerativa o corrispettiva, sono normalmente esclusi dalla base imponibile IVA.
  • In sede di registrazione di un decreto ingiuntivo, la parte relativa agli interessi moratori può essere soggetta autonomamente all'imposta proporzionale di registro.
  • La qualificazione concreta degli interessi è decisiva: interessi moratori e interessi corrispettivi possono avere un diverso trattamento fiscale.

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