Sentenza n. 3999/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 530/2025 pubbl. il 03/02/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 10493/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la sentenza, divenuta definitiva, e non vi aveva dato esecuzione nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, il pagamento del controvalore economico con accessori e la nomina di un commissario ad acta, oltre alle astreintes.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso di ottemperanza. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la rituale notificazione del titolo all'amministrazione e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Non essendo stata fornita prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine previsto dal titolo per la fruizione della carta elettronica, l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario di 500 euro, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e il ritardo è imputabile all'inerzia amministrativa. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di provvedere anche agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni processuali relative al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, concorre a fondare l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine temporale stabilito dal giudicato per fruire di un beneficio economico è ormai decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente l'applicazione di una penalità di mora: l'astreinte può essere negata quando, secondo una valutazione equitativa del caso concreto, non risulti giustificata.
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