Cassazione Civile, Ordinanza n. 34781/2024 del 28/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società e un imprenditore individuale avevano ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di provvigioni asseritamente maturate per attività di mediazione in una operazione di acquisizione del capitale sociale di una società proprietaria di un complesso immobiliare. Il destinatario del decreto proponeva opposizione deducendo, da un lato, la tardiva e quindi inefficace notifica del monitorio e, dall'altro, l'insussistenza dei presupposti del credito azionato. Il Tribunale e poi la Corte d'appello respingevano l'opposizione ritenendola tardiva, perché la notifica del decreto, eseguita presso il luogo di residenza del destinatario secondo la disciplina richiamata del codice di procedura civile del Principato di Monaco, si sarebbe perfezionata con la spedizione della raccomandata; inoltre ritenevano non rilevante la riduzione del termine per proporre opposizione a 50 giorni, pur non richiesta né motivata, perché non abnorme e comunque sanata dalla mancata tempestiva deduzione del vizio. In Cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 140 c.p.c. e della norma monegasca richiamata, sostenendo che la notifica non potesse ritenersi perfezionata alla sola spedizione della raccomandata, dovendo decorrere anche il termine di dieci giorni indicato dalla giurisprudenza costituzionale; 2) violazione degli artt. 641 e 157 c.p.c., assumendo che la riduzione del termine di opposizione, non richiesta e non motivata, fosse nulla e imponesse l'applicazione del termine ordinario di 60 giorni, con conseguente tempestività dell'opposizione, e che tale vizio non potesse essere sanato perché relativo a termini e non a mere forme.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha accolto l'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dai controricorrenti. Ha rilevato che il ricorrente non aveva prodotto la relata di notifica della sentenza impugnata, documento necessario per verificare la tempestività del ricorso rispetto alla pubblicazione della decisione d'appello e alla data di notificazione indicata dalla stessa parte ricorrente. In mancanza di tale produzione, richiesta dall'art. 369, n. 2, c.p.c., il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, con statuizione anche sui presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 148 codice di procedura civile del Principato di Monaco
Richiamato come disciplina applicata alla notificazione del decreto ingiuntivo eseguita all'estero, in combinazione con la Convenzione dell'Aja ratificata con L. n. 42 del 1981.
L. n. 42 del 1981
Richiamata quale legge di ratifica della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 in materia di notificazioni all'estero.
art. 140 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare il momento di perfezionamento della notifica, ma la Corte non è entrata nel merito per improcedibilità.
art. 650 c.p.c.
Richiamato nella decisione di merito per escludere che vi fossero ragioni per proporre opposizione tardiva.
art. 641 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla riduzione del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
art. 157 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere che il vizio della riduzione del termine non fosse sanato dalla mancata deduzione nella prima difesa.
art. 369, n. 2, c.p.c.
Applicato come norma che impone, a pena di improcedibilità, la produzione della relata di notifica della sentenza impugnata.
art. 6 C.E.D.U.
Richiamato incidentalmente per affermare la compatibilità dell'art. 369, n. 2, c.p.c. con il diritto di accesso al giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza dell'impugnante.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, quando necessaria a verificare la tempestività dell'impugnazione, determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, n. 2, c.p.c.
- L'onere di produrre il documento che consente il controllo sulla tempestività del ricorso incombe sul ricorrente; la sua omissione non può essere supplita dalle deduzioni della controparte o da una verifica meramente presuntiva degli atti.
- Quando l'eccezione di improcedibilità riguarda la mancata produzione della relata di notifica della sentenza, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e definisce il giudizio con declaratoria di improcedibilità.
- Le censure relative alla validità della notificazione del decreto ingiuntivo e alla determinazione del termine per l'opposizione restano assorbite se il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile per un vizio processuale preliminare.
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