Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29461/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

Una società aggiudicataria di un lotto immobiliare venduto dal fallimento ha proposto reclamo e poi ricorso per cassazione contro il decreto di chiusura della procedura fallimentare, disposta dal tribunale per integrale soddisfacimento dei crediti ammessi ai sensi dell'art. 118, n. 2, l. fall. La ricorrente aveva presentato domanda tardiva di insinuazione al passivo in prededuzione per un credito da restituzione e risarcimento del danno, ricollegato all'eventuale accoglimento dell'azione proposta dalla fallita, in surroga del curatore, per ottenere la declaratoria di nullità o annullamento di un atto di divisione convenzionale delle aree pertinenziali dei lotti immobiliari venduti. Sosteneva che la procedura non potesse essere chiusa finché il suo credito prededucibile non fosse stato definitivamente escluso o quantomeno accantonato, e contestava di dover perdere la tutela concorsuale e la possibilità di rivalersi sul patrimonio residuo della fallita tornata in bonis. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 118, n. 2, l. fall. in relazione agli artt. 92 ss. l. fall., affermando che la presenza del credito prededucibile impediva la chiusura. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 118, n. 2, l. fall. in relazione all'art. 111 l. fall., evidenziando che la domanda di insinuazione riguardava anche una somma restitutoria specifica, non esaminata dalla corte di merito. Con il terzo motivo denunciava violazione dell'art. 118, n. 2, l. fall. in relazione agli artt. 1338, 1497 e 2055 c.c., prospettando in subordine un danno da vendita di bene privo delle qualità promesse e una responsabilità da culpa in contrahendo della società fallita per i vizi degli atti liquidatori.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso perché, nel frattempo, è stato definito con rigetto il giudizio relativo all'azione promossa dalla fallita, che costituiva il presupposto della pretesa fatta valere dalla ricorrente nella domanda di insinuazione tardiva. Poiché il mancato accoglimento di tale azione ha inciso sulla stessa utilità dell'impugnazione proposta contro il decreto di chiusura, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del giudizio sono state compensate per la novità della questione, e la Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, richiamando la distinzione tra inammissibilità sopravvenuta e inammissibilità originaria.

Norme richiamate

  • art. 118, n. 2, l. fall.

    chiusura del fallimento per integrale soddisfacimento dei crediti ammessi

    la permanenza di una pretesa del ricorrente, fondata su un credito da ammettere in prededuzione, era dedotta come ostativa alla chiusura, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale assunto perché l'interesse è venuto meno per effetto del rigetto dell'azione presupposta.

  • art. 92 ss. l. fall.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere che il credito prededucibile dovesse essere accertato o accantonato prima della chiusura.

  • art. 111 l. fall.

    richiamato a sostegno della natura e del trattamento del credito insinuato, anche con riferimento alla somma restitutoria specificamente domandata.

  • art. 1338 c.c.

    invocato dalla ricorrente per prospettare una responsabilità per mancata conoscenza o comunicazione di circostanze rilevanti in fase contrattuale.

  • art. 1497 c.c.

    invocato per sostenere che il bene acquistato sarebbe stato privo delle qualità promesse o essenziali per l'uso cui era destinato.

  • art. 2055 c.c.

    richiamato in relazione alla prospettata responsabilità per il danno derivante dagli atti contestati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la declaratoria è stata di inammissibilità sopravvenuta e non di infondatezza nel merito o di inammissibilità originaria.

Massime di principio

  • Quando la pretesa fatta valere con il ricorso dipende in modo diretto dall'esito di un diverso giudizio presupposto, il rigetto definitivo di quest'ultimo può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione proposta nel giudizio dipendente.
  • L'interesse ad impugnare deve permanere fino alla decisione: se l'utilità concreta della rimozione del provvedimento impugnato viene meno per un evento sopravvenuto, il ricorso è inammissibile.
  • La chiusura della procedura concorsuale può diventare irrilevante per chi agisca in relazione a un credito meramente eventuale se il fatto genetico del credito non viene accertato nel giudizio presupposto.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione, poiché il relativo obbligo presuppone un esito diverso, come l'inammissibilità originaria o l'infondatezza nel merito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.