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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39151/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso era avverso l'ordinanza del 07/04/2025 che aveva rigettato l'opposizione di Bertarella al decreto n.2025/36 del 15/01/2025, con cui era stata dichiarata inammissibile la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva motivato il rigetto sostenendo: (i) incongruenze nell'autocertificazione sulla composizione del nucleo familiare (il ricorrente aveva dichiarato di essere unico componente mentre risultava convivente con la madre prima della detenzione); (ii) che alcune richieste di misure alternative erano inammissibili o palesemente infondate, con conseguente attivazione inutile del procedimento e spese difensive evitabili; (iii) che l'interessato risultava difeso da più difensori nello stesso procedimento. Il ricorrente denunciava invece: omessa redazione del verbale d'udienza e violazione del contraddittorio per uso di documentazione proveniente dal procedimento sulle misure alternative; omissione nell'esame della revoca del mandato del precedente difensore; illogicità del rigetto basato sull'inammissibilità di alcune richieste e valutazione ex post delle altre; errata interpretazione e mancata valutazione della convivenza con la madre nel periodo di riferimento (anno 2023).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso con rilievo assorbente: ha ritenuto che il provvedimento impugnato non ha affrontato la questione decisiva della convivenza del ricorrente con la madre nel 2023 (periodo di riferimento per la valutazione del reddito ai fini del gratuito patrocinio) e ha indicato come erronea l'affermazione secondo cui il ricorrente risultasse assistito da "più di un difensore", dato che dal mandato del 27/02/2025 emergeva la revoca dei precedenti incarichi. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudice dell'opposizione ex art.99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 effettua una devoluzione piena delle questioni relative ai presupposti per il beneficio e deve procedere a una valutazione composita degli indici ex art.96 senza presunzioni assolute. Essendo il procedimento per il patrocinio strettamente correlato a quello per le misure alternative, il Tribunale poteva attingere alla documentazione relativa a quest'ultimo. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Ancona.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76

    Articolo richiamato in relazione alle modalità di quantificazione del reddito complessivo ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte sottolinea l'obbligo di corretta indicazione della composizione del nucleo familiare ai fini della valutazione del reddito

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99

    Il giudizio d'opposizione al provvedimento di rigetto del patrocinio non è di natura meramente vincolata: il giudice dell'opposizione ha piena devoluzione delle questioni relative ai presupposti per il beneficio

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 96

    Regola di giudizio che impone la valutazione composita degli indici per l'ammissione al gratuito patrocinio, comprensiva degli indizi, senza ricorrere a presunzioni assolute o gerarchie tra fonti di prova

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione, Sez.4, n. 22854 del 28/03/2024 (Lombardo Luigi, Rv. 286412)

    Ricondotta a supporto del principio che il giudice dell'opposizione deve effettuare una valutazione piena e composita degli elementi per il patrocinio, richiedendo la valutazione di indici e indizi acquisiti nel procedimento

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art.99 DPR 115/2002) il giudice effettua una devoluzione piena delle questioni e deve procedere a una valutazione composita degli indici (art.96), senza limitarsi alle ragioni formali addotte nel provvedimento impugnato
  • La composizione del nucleo familiare e il periodo di riferimento sono elementi decisivi per la determinazione del reddito ai fini del gratuito patrocinio (art.76): omissioni o errori su tali elementi possono comportare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo giudizio
  • Se due procedimenti sono strettamente correlati (es. istanza di misura alternativa e richiesta di patrocinio unitamente presentata), il giudice competente può attingere alla documentazione dell'altro procedimento per valutare i presupposti dell'agevolazione
  • La revoca di un mandato difensivo, se documentata, esclude che il ricorrente sia considerato assistito contemporaneamente da più difensori; il giudice deve verificare gli atti e non fondare il rigetto su affermazioni inesatte
  • Non è ammesso l'uso di presunzioni assolute per escludere l'accesso al gratuito patrocinio: il giudice deve ponderare insieme tutti gli elementi probatori, compresi quelli indiziari
  • Errori motivazionali o omissioni su questioni decisive (ad es. valutazione della convivenza o del mandato difensivo) legittimano l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame

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