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Sentenza

Sentenza del 15/12/2016 n. 6913 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

CONTRIBUTO UNIFICATO - Diritto all'esenzione - Invocato diritto all'esenzione in ragione della natura soggettiva dell'ente - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva di avere diritto all'esenzione dal contributo unificato perché, in quanto ONLUS, beneficiava dell'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 27-bis della tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972. La tesi era che tale esenzione dovesse estendersi anche al contributo unificato.

La decisione

La pretesa è stata respinta. L'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 prevede casi di esenzione dal contributo unificato tassativi e fondati sulla natura della controversia, non sulla natura giuridica di una delle parti. L'esenzione dall'imposta di bollo spettante alle ONLUS non determina quindi l'esenzione dal contributo unificato, poiché i due prelievi hanno natura e funzione diverse: il contributo unificato finanzia il servizio pubblico della giustizia ed è parametrato al valore della controversia, mentre l'imposta di bollo colpisce il documento o l'atto quale manifestazione indiretta di capacità contributiva.

Norme richiamate

  • Art. 10 del d.P.R. n. 115/2002

    I casi di esenzione dal pagamento del contributo unificato sono tassativi e comprendono i processi già esenti secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o valore dall'imposta di bollo.

    La norma consente l'esenzione solo nelle ipotesi espressamente previste e collegate alla natura della controversia; non ammette un'esenzione fondata esclusivamente sulla qualifica soggettiva di una parte.

  • Art. 27-bis della tabella allegata B al d.P.R. n. 642/1972

    Prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti e documenti relativi agli enti qualificati come ONLUS, nei limiti stabiliti dalla disposizione.

    L'esenzione riguarda l'imposta di bollo e non si estende automaticamente al contributo unificato, che è un tributo distinto.

  • d.P.R. n. 642/1972

    Disciplina l'imposta di bollo, qualificata come imposta indiretta collegata al documento o all'atto, e non come prelievo destinato specificamente al finanziamento del servizio giustizia.

Massime di principio

  • Le esenzioni dal contributo unificato devono essere interpretate restrittivamente: occorre verificare la specifica previsione normativa applicabile alla controversia.
  • La natura pubblica, non lucrativa o di ONLUS di una parte non comporta, di per sé, l'esenzione dal contributo unificato.
  • L'esenzione da un tributo, come l'imposta di bollo, non si estende automaticamente a un altro tributo, anche se collegato a un procedimento giudiziario.
  • Per stabilire se il contributo unificato è dovuto bisogna distinguere tra esenzioni fondate sulla natura della controversia e agevolazioni riconosciute in ragione della natura soggettiva delle parti.
  • In una situazione analoga, l'ente che invoca l'esenzione deve individuare una disposizione espressa che includa specificamente il contributo unificato o la controversia interessata; il solo richiamo all'esenzione dal bollo è insufficiente.

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