Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31280/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da sei ordinanze ingiunzione di pagamento emesse per violazioni connesse all'impiego di sei lavoratori in ambito agricolo. Il destinatario delle sanzioni ha proposto opposizione, sostenendo che si trattasse di prestazioni gratuite e occasionali rese da parenti o affini, e quindi non di rapporti di lavoro subordinato. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato, valorizzando elementi oggettivi quali il numero dei lavoratori, la contemporaneità della prestazione, l'estensione del fondo e le dichiarazioni rese nell'immediatezza agli ispettori. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c. e l'omessa motivazione su un fatto decisivo; ha inoltre sostenuto che, in agricoltura, la sola prestazione non basta a configurare subordinazione, che le dichiarazioni ispettive sarebbero state irrilevanti, che la parentela dei prestatori deponeva per la gratuità e che erano stati ingiustamente esclusi mezzi istruttori favorevoli alla tesi difensiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse svolto un accertamento di fatto congruo e giuridicamente corretto, fondato su un complesso di elementi oggettivi idonei a escludere la natura occasionale e gratuita dei rapporti e a qualificarli come subordinati. Ha inoltre affermato che non vi era violazione dell'art. 2697 c.c., perché la censura attiene in realtà alla valutazione delle prove e non all'erronea attribuzione dell'onere probatorio. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha rilevato la presenza di doppia conforme e comunque la non sindacabilità in cassazione dell'apprezzamento di attendibilità delle prove e della mancata ammissione della prova testimoniale, non decisiva nei termini richiesti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata; disposto anche l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per definire il lavoro subordinato; la Corte ribadisce che la qualificazione del rapporto dipende da un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito sulla base degli elementi concreti del caso.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti l'apprezzamento dell'esito probatorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma invocata per il primo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà contro l'accertamento di fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Norma invocata per il vizio motivazionale; la Corte esclude la censurabilità in cassazione della valutazione del materiale istruttorio nei limiti prospettati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato per la c.d. doppia conforme, che limita la deducibilità del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. se non sono indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come subordinato, autonomo o di altra natura è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti del controllo sulla corretta applicazione dei criteri giuridici generali.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice inverta l'onere della prova; non ricorre quando si contesti l'apprezzamento delle prove o la conclusione che la parte onerata abbia assolto il proprio carico probatorio.
  • Il giudizio di legittimità non consente un nuovo esame del merito, né una rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni o della prevalenza di un mezzo di prova sugli altri.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente ristretto e il ricorrente deve indicare specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale è denunciabile in cassazione solo se la prova sia decisiva in senso forte, cioè idonea a sovvertire con certezza la ratio decidendi e non a prospettare una mera diversa lettura del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.