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Sentenza

Sentenza n. 2662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202503163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro gli atti e l’esito della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, conclusasi con la nomina del controinteressato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado e gli atti della procedura selettiva, deducendo l’inadeguatezza e l’incompletezza dei criteri di valutazione del curriculum, la mancata considerazione del fatto che ella fosse già professoressa ordinaria e degli incarichi di supervisione, gestione amministrativa e finanziaria svolti in tale qualità, nonché l’omessa valutazione complessiva e comparativa dell’intero percorso accademico. Ha inoltre dedotto vizi nella valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca scientifica, delle pubblicazioni e degli incarichi istituzionali, lamentando disparità di trattamento, irragionevolezza, errore di fatto, difetto di motivazione e incoerenza tra i giudizi individuali e quelli collegiali. Con riferimento alla prova orale, ha sostenuto di essere stata penalizzata dall’introduzione non prevista dal bando di un limite di quindici minuti, incompatibile con l’autorizzazione all’uso di slide e tale da aver condizionato la valutazione della capacità di impostare la discussione e della chiarezza espositiva. Il controinteressato aveva eccepito l’improcedibilità dell’appello per la mancata riproposizione della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e la tardività della memoria conclusiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto tempestiva la memoria, poiché il termine a ritroso scadeva di sabato e doveva essere prorogato al primo giorno non festivo. Ha escluso inoltre che la mancata riproposizione della domanda di inefficacia del contratto determinasse l’improcedibilità, affermando che l’impugnazione dell’atto di approvazione degli esiti della procedura è sufficiente a radicare l’interesse alla decisione, poiché nomina e presa di servizio sono atti successivi fondati sull’esito concorsuale e suscettibili di effetto caducante in caso di annullamento di quest’ultimo. Nel merito, ha accolto le censure relative alla mancata considerazione della posizione della candidata, unica partecipante già professoressa di prima fascia. Tale elemento non imponeva di preferirla automaticamente, ma doveva essere specificamente valorizzato nella comparazione, con indicazione degli eventuali elementi di pregio idonei a compensarlo e superarlo. I verbali non contenevano tale motivazione e la relazione della commissione successivamente prodotta non poteva integrare postumamente la motivazione. Il Collegio ha inoltre rilevato l’incoerenza tra i giudizi individuali e quelli collegiali sugli incarichi istituzionali: per il controinteressato il giudizio prevalente era “buono”, trasformato collegialmente in “ottimo” senza motivazione, mentre la valutazione finale non esplicitava una comparazione capace di giustificare la preferenza accordata. È stata ritenuta fondata anche la censura sulla prova orale: il limite di quindici minuti non era previsto dal bando né dai criteri, mentre era stata autorizzata la presentazione mediante slide. L’introduzione a sorpresa del limite temporale ha costituito un criterio valutativo nuovo e imprevedibile, penalizzando la candidata e condizionando la valutazione della sua esposizione. L’appello è stato quindi accolto, con riforma della sentenza del TAR e accoglimento del ricorso introduttivo. Sono stati annullati gli atti della procedura ed è stata disposta la riedizione delle operazioni concorsuali relative ai due candidati, entro novanta giorni, da parte di una commissione in diversa composizione. Le spese dei due gradi sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, l. 240/2010

    La procedura selettiva per la copertura del posto di professore di prima fascia è stata indetta mediante chiamata ai sensi di tale disposizione.

  • art. 52, comma 5, c.p.a.

    È stato richiamato per la disciplina della proroga dei termini processuali e per il coordinamento con la regola dell’art. 155, comma 5, c.p.c., precisando che quest’ultima opera per i termini in avanti e non per quelli a ritroso.

  • art. 155, comma 5, c.p.c.

    La regola di equiparazione del sabato ai giorni festivi è stata ritenuta applicabile, nel processo amministrativo, ai termini che si calcolano in avanti, non ai termini a ritroso.

  • art. 134 c.p.a.

    È stato richiamato nella ricostruzione della censura di primo grado relativa ai limiti del sindacato sostitutivo sulla discrezionalità tecnica.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per il reclutamento dei professori universitari, la commissione deve considerare tutti gli elementi oggettivi rilevanti del percorso dei candidati secondo i criteri del bando, compresa la circostanza che uno di essi sia già professore di prima fascia e gli incarichi connessi a tale qualifica. Tale elemento non determina una preferenza automatica, ma impone una motivazione comparativa che indichi gli aspetti di pregio degli altri candidati idonei a compensarlo e superarlo.
  • La motivazione della commissione giudicatrice deve risultare dai verbali e non può essere integrata postumamente mediante relazioni o chiarimenti formati dopo l’adozione degli atti impugnati.
  • Quando i giudizi individuali dei commissari presentano una prevalenza o una differenziazione significativa, il giudizio collegiale non può modificarne il contenuto senza una motivazione idonea a spiegare le ragioni della sintesi valutativa e della preferenza finale.
  • In una procedura selettiva, la commissione non può introdurre durante lo svolgimento della prova un limite temporale o un diverso criterio di valutazione non previsto dal bando o dai criteri previamente fissati, soprattutto quando tale modalità sia incompatibile con le istruzioni date ai candidati, come l’autorizzazione all’uso di presentazioni mediante slide.
  • L’impugnazione dell’atto di approvazione degli esiti di una procedura selettiva conserva l’interesse alla decisione anche se non viene autonomamente riproposta la domanda di inefficacia del successivo contratto o atto di nomina, poiché tali atti dipendono dall’esito concorsuale e l’annullamento di quest’ultimo può produrre effetti caducanti sugli atti successivi.
  • Quando l’annullamento degli atti concorsuali dipende da vizi della valutazione comparativa, l’effetto conformativo può imporre la riedizione delle operazioni nei confronti dei candidati interessati davanti a una commissione in diversa composizione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggiCommissione esaminatrice
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereDecadenza e tardività

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