Cassazione Civile, Ordinanza n. 33470/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Due soggetti avevano opposto un decreto ingiuntivo con cui era stato loro chiesto, in qualità di garanti personali di una società poi fallita, il pagamento del saldo debitore di un conto corrente intestato alla società garantita. Essi sostenevano, in via principale, la nullità totale della fideiussione omnibus sottoscritta nel 2007 perché conforme allo schema ABI 2003 e quindi restrittiva della concorrenza; in subordine, la nullità parziale della garanzia e la conseguente decadenza del creditore ex art. 1957 c.c. per mancata tempestiva proposizione dell’azione; in ulteriore subordine, la nullità della sola clausola che derogava all’art. 1957 c.c. perché vessatoria e non oggetto di trattativa individuale. La Corte d’appello aveva ritenuto irrilevante la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia, osservando che la clausola di pagamento a semplice richiesta rendeva sufficiente, ai fini dell’art. 1957 c.c., la richiesta stragiudiziale di pagamento entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, e aveva quindi escluso la decadenza del creditore. In cassazione i ricorrenti deducevano: violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990, per contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di fideiussioni ABI; violazione degli artt. 1363 c.c. e 1367 c.c. per erronea interpretazione dell’art. 7 della fideiussione come clausola idonea a reintrodurre la deroga invalidata; violazione dell’art. 34 d.lgs. n. 206/2005 per mancato rilievo della vessatorietà della clausola nei rapporti con un consumatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non correlato alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale non aveva derogato all’art. 1957 c.c., ma ne aveva applicato la disciplina, reputando sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine semestrale. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, perché la censura sull’interpretazione del contratto non indicava in modo specifico quali canoni ermeneutici fossero stati violati e si risolveva in una mera contrapposizione tra la lettura dei ricorrenti e quella del giudice di merito. Ha infine dichiarato inammissibile per difetto di interesse il quarto motivo, poiché la nullità della clausola per vessatorietà consumeristica non avrebbe dato ai ricorrenti un vantaggio ulteriore, essendo già stata dichiarata in primo grado la nullità della medesima clausola per violazione della disciplina antitrust e tale statuizione non risultava impugnata in appello. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1957 c.c.
In presenza di una garanzia con pagamento a semplice richiesta scritta, la decadenza del creditore può essere evitata mediante richiesta stragiudiziale di pagamento rivolta al fideiussore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale; non è necessaria la proposizione della domanda giudiziale se la clausola non esclude espressamente tale meccanismo.
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990
È richiamata come base della nullità parziale delle clausole fideiussorie conformi allo schema ABI 2003, perché idonee a produrre effetti distorsivi della concorrenza.
art. 1363 c.c.
L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere sistematica, ma in cassazione la censura richiede la specifica indicazione del modo in cui il giudice di merito si sia discostato dal criterio ermeneutico invocato.
art. 1367 c.c.
Il principio di conservazione del contratto non può essere invocato in modo generico per sostituire l'interpretazione sistematica; la relativa censura è ammissibile solo se si dimostra puntualmente la violazione del canone legale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o in una semplice contrapposizione tra interpretazioni alternative del contratto.
art. 34 d.lgs. n. 206/2005
La censura sulla vessatorietà è inammissibile per difetto di interesse quando la clausola è già stata dichiarata nulla per altra ragione e tale statuizione non sia stata impugnata, sicché una ulteriore declaratoria non produrrebbe vantaggi concreti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali in cassazione è inammissibile se non indica in modo specifico quali regole legali siano state violate e come il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentita una mera proposta interpretativa alternativa.
- Quando una garanzia personale prevede il pagamento a semplice richiesta scritta, la decadenza ex art. 1957 c.c. può essere impedita dalla richiesta stragiudiziale tempestiva, senza necessità di azione giudiziale, salvo diversa pattuizione compatibile con la nullità delle clausole anticoncorrenziali.
- È inammissibile la doglianza che invoca una diversa causa di nullità della medesima clausola se la nullità già dichiarata in primo grado non è stata impugnata e la nuova qualificazione non apporta un concreto vantaggio alla parte.
- La qualificazione del rapporto come contratto autonomo di garanzia o fideiussione non è decisiva se la controversia è risolta sulla base del contenuto effettivo della clausola di pagamento a prima richiesta e della disciplina dell'art. 1957 c.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33268/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33269/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33270/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33271/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33272/2024 del 19/12/2024
- ordinanza_civile · 19 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33273/2024 del 19/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →