Sentenza n. 1866/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di esclusione del ricorrente -OMISSIS- dal lotto 1 della gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale per le sedi delle Amministrazioni del territorio di Roma Capitale, bandita dalla Regione Lazio; - della relazione del RUP e dei verbali di valutazione della congruità dell'offerta presentata dal -OMISSIS-; - del bando, del disciplinare e del capitolato; - di ogni atto e/o verbale e/o relazione connesso, correlato, presupposto e con-sequenziale, ancorché non conosciuto; - dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione; nonché per il risarcimento del danno in forma specifica, mediante declaratoria di inefficacia del contratto, qualora nelle more stipulato, e conseguente subentro nell'esecuzione o, in subordine, per equivalente. b) per quanto riguarda il ricorso incidentale: per resistere al ricorso indicato in epigrafe e, conseguentemente, alla domanda di annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente principale -OMISSIS- dal lotto 1 della gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale per le sedi delle Amministrazioni del territorio di Roma Capitale, bandita dalla Regione Lazio, della relazione del RUP, dei verbali e degli atti di valutazione di congruità dell’offerta presentata dal -OMISSIS-, del bando, del disciplinare e del capitolato, previo occorrendo annullamento in parte qua degli atti della Regione Lazio per i motivi qui dedotti in via incidentale, ivi compresi il provvedimento di esclusione del ricorrente -OMISSIS- dal lotto 1 della gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale per le sedi delle Amministrazioni del territorio di Roma Capitale, bandita dalla Regione Lazio, la relazione del RUP, i verbali e gli atti di valutazione di congruità dell’offerta presentata dal -OMISSIS-, il bando, il disciplinare, il capitolato e ogni atto e/o verbale e/o relazione presupposto connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal lotto 1 di una gara per servizi di pulizia e sanificazione, adottata all’esito della verifica di anomalia dell’offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio ricorrente, inizialmente primo classificato nel lotto 1, impugnava l’esclusione disposta dalla Regione Lazio all’esito del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. Deduceva, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 41 del medesimo decreto, nonché travisamento, illogicità, carenza istruttoria e motivazionale, sostenendo che lo scomputo dal costo del lavoro delle 96 ore relative alle festività fosse corretto, poiché gli edifici sarebbero rimasti chiusi nei giorni festivi e il servizio non avrebbe dovuto essere eseguito. Con il secondo motivo contestava la valutazione di incompatibilità con la clausola sociale dell’utilizzo del lavoro supplementare quale componente dell’organizzazione dell’offerta, richiamando la possibilità di utilizzare tale istituto per giustificare la sostenibilità economica. Con un ulteriore motivo deduceva la violazione dell’art. 17 del disciplinare, l’erroneità e la contraddittorietà della valutazione relativa alle diverse rese lavorative e alla composizione variabile delle superfici da pulire, sostenendo che l’incertezza dei quantitativi fosse un rischio fisiologico dell’accordo quadro. La controinteressata proponeva ricorso incidentale volto a contestare l’ammissione del consorzio principale per difformità dell’offerta dalla lex specialis.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto infondato il motivo relativo allo scomputo delle festività, osservando che l’inclusione delle ore festive tra quelle effettivamente lavorate elevava artificiosamente la produttività annua da 1.581 a 1.747 ore, senza il supporto di specifiche valutazioni statistiche o analisi aziendali, determinando un sottodimensionamento del personale necessario di circa il 6,3%. Ha respinto anche la censura sul lavoro supplementare: pur trattandosi di uno strumento astrattamente lecito, nel caso concreto il suo impiego raggiungeva per il personale di alcuni livelli il 99-100% delle ore ordinarie, imponendo di fatto un utilizzo strutturale e massivo incompatibile con la clausola sociale e con l’obbligo di assorbimento prioritario del personale uscente. Ha ritenuto infondata anche la censura sulla resilienza dell’offerta, rilevando che l’utile previsto era estremamente ridotto, pari a circa 30.328,01 euro in quattro anni e allo 0,23% dei ricavi, realizzabile esclusivamente per l’area “Uffici Standard”, mentre nelle altre aree il costo della manodopera superava i ricavi; un modesto spostamento della domanda verso il livello ridotto avrebbe quindi determinato una perdita. Il giudizio di anomalia è stato ritenuto espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, non ravvisata nel caso concreto. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile poiché il rigetto del ricorso principale ha consolidato l’esclusione del consorzio dal confronto concorrenziale. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell’anomalia deve accertare l’attendibilità e l’affidabilità complessiva dell’offerta rispetto alla corretta esecuzione dell’appalto; nel caso concreto ha giustificato l’esclusione per l’inattendibilità strutturale dell’offerta.
art. 41 d.lgs. 36/2023
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione dei costi e alla sostenibilità dell’offerta; la censura è stata ritenuta infondata.
art. 17 del disciplinare
La disposizione parametrava il monte ore a 250 giorni annui ed è stata utilizzata per valutare l’inattendibilità del computo delle ore festive e la sostenibilità dell’offerta.
art. 9 del disciplinare
La clausola sociale imponeva l’assorbimento prioritario del personale uscente e la garanzia della stabilità occupazionale; l’utilizzo massivo e strutturale del lavoro supplementare è stato ritenuto incompatibile con tale obbligo.
Massime di principio
- Nella verifica dell’anomalia, lo scostamento dalle tabelle ministeriali del costo del lavoro è ammissibile solo se sorretto da specifiche e attendibili valutazioni statistiche e analisi aziendali; non può essere utilizzato mediante un incremento meramente figurativo delle ore produttive per ridurre il costo medio orario.
- Il lavoro supplementare può astrattamente concorrere alla giustificazione della sostenibilità di un’offerta, ma il suo impiego massivo e strutturale, tale da trasformare rapporti part-time in prestazioni sostanzialmente ordinarie, può rendere l’offerta incompatibile con la clausola sociale e con l’obbligo di riassorbimento del personale uscente.
- Nelle gare relative ad accordi quadro, la sostenibilità dell’offerta deve essere valutata anche rispetto alla variabilità fisiologica dei quantitativi e della composizione della domanda degli enti aderenti; un’offerta economicamente sostenibile solo in una configurazione marginale e priva di adeguata resilienza può essere legittimamente esclusa.
- La verifica dell’anomalia ha carattere globale e sintetico e mira ad accertare l’affidabilità complessiva dell’offerta, non a correggere singole voci isolatamente considerate. Il giudizio tecnico-discrezionale della stazione appaltante è sindacabile solo in presenza di manifesta e macroscopica erroneità, irragionevolezza o inattendibilità.
- Quando il ricorso principale in una gara è respinto, il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata per contestare l’ammissione del ricorrente principale può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi consolidata l’esclusione del ricorrente dal confronto concorrenziale.
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