Sentenza del 17/12/2015 n. 1392 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Accertamento sintetico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'accertamento fosse illegittimo perché gli elementi e le circostanze utilizzati dall'Ufficio per ricostruire sinteticamente il reddito non gli erano stati previamente contestati e non era stato instaurato un contraddittorio endoprocedimentale. La censura è stata ritenuta infondata, poiché l'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 non imponeva, per l'anno considerato, una preventiva contestazione degli elementi presuntivi né una specifica interlocuzione nella fase istruttoria.
La decisione
L'accertamento è stato ritenuto legittimo. La mancata instaurazione del contraddittorio nella fase istruttoria, da sola, non comporta l'annullamento dell'atto. Il contribuente conserva comunque la possibilità di contestare l'accertamento in sede di impugnazione, dimostrando che il reddito effettivo è diverso e inferiore rispetto a quello presunto dall'Amministrazione. Inoltre, la disciplina che impone il contraddittorio prevista dal d.l. n. 78 del 2010 si applica agli accertamenti relativi agli anni d'imposta 2009 e successivi e non all'anno 2007.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
Accertamento sintetico dei redditi
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di determinare sinteticamente il reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto, senza prevedere, per il periodo considerato, l'obbligo di una preventiva contestazione di tali elementi al contribuente.
D.L. n. 78 del 2010
Disciplina del contraddittorio negli accertamenti sintetici
La disciplina sul contraddittorio è stata ritenuta applicabile agli accertamenti relativi agli anni d'imposta 2009 e successivi, non a quelli riferiti ad annualità precedenti, come il 2007.
Massime di principio
- Nel regime applicabile agli anni anteriori al 2009, la mancata instaurazione del contraddittorio nella fase istruttoria non determina, da sola, l'illegittimità dell'accertamento sintetico.
- L'accertamento sintetico può essere fondato su presunzioni e su elementi di spesa o di capacità contributiva senza che l'Ufficio debba necessariamente contestarli preventivamente al contribuente, salvo specifiche disposizioni applicabili ratione temporis.
- Il contribuente può difendersi impugnando l'atto e dimostrando con elementi concreti che il reddito effettivo era inferiore a quello ricostruito sinteticamente dall'Amministrazione.
- Per valutare la legittimità del contraddittorio occorre verificare l'anno d'imposta, perché gli obblighi procedurali possono variare in base alla normativa vigente ratione temporis.
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