Regolamento (UE) 2019/805
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentato nell'UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di muramidasi prodotto da Trichoderma reesei (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente e sul miglioramento del rapporto mangime/peso. Il testo introduce anche misure di tutela per gli utilizzatori, in ragione del potenziale irritante e sensibilizzante dell’additivo, e stabilisce condizioni tecniche di impiego e analisi.
Autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) come additivo per mangimi per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, più in generale, all’immissione e all’uso nell’Unione europea di un additivo zootecnico destinato all’alimentazione animale. Riguarda in particolare i mangimi per polli da ingrasso e per specie avicole minori da ingrasso, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non risultano esclusioni espresse, ma l’autorizzazione è limitata alle condizioni, al dosaggio e alle specie indicati nell’allegato.
Autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 della Commissione autorizza un preparato di muramidasi prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso. L’atto è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, pur evidenziando possibili rischi di irritazione e sensibilizzazione per gli utilizzatori.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per il rilascio degli additivi per mangimi. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento e corredata della documentazione richiesta, riguarda un additivo da classificare nella categoria degli "additivi zootecnici".
Valutazione scientifica e motivi dell’autorizzazione
Nel parere del 14 giugno 2018, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non incide negativamente sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’EFSA ha inoltre rilevato un miglioramento del rapporto mangime/peso nei polli da ingrasso, ritenendo tale risultato estensibile alle specie avicole minori da ingrasso. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-commercializzazione. La Commissione ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Contenuto dell’autorizzazione
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale. L’allegato specifica che si tratta di un additivo zootecnico, gruppo funzionale "altri additivi zootecnici" finalizzati al miglioramento del rapporto mangime/peso. Il titolare dell’autorizzazione è DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o., e l’additivo è identificato con il numero 4d16.
Caratteristiche tecniche, specie destinatarie e dosaggio
L’additivo è descritto come preparato di muramidasi (EC 3.2.1.17), o lisozima, prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338), con attività minima di 60 000 LSU(F)/g, in forma solida e liquida. È autorizzato per:
- polli da ingrasso;
- specie avicole minori da ingrasso.
Per il mangime completo con umidità al 12% è previsto un tenore minimo di 25 000 LSU(F)/kg. Non è indicato un tenore massimo.
Obblighi per gli operatori e tutela degli utilizzatori
L’allegato impone che le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indichino le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per la protezione della cute e dell’apparato respiratorio.
Metodo di analisi e controllo
L’allegato richiama un metodo di prova enzimatico basato sulla fluorescenza per la quantificazione della muramidasi. Il metodo misura la depolimerizzazione catalizzata dall’enzima di un preparato di peptidoglicano marcato con fluorescina, a pH 6,0 e 30°C. È inoltre indicato il rinvio alle informazioni tecniche del laboratorio di riferimento dell’UE.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale
La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 9 giugno 2029. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni stabilite nell’allegato.
Soggetto autorizzato e identificazione del prodotto
L’allegato identifica il titolare dell’autorizzazione in DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o., e assegna all’additivo il numero di identificazione 4d16. Il prodotto è descritto come preparato di muramidasi (EC 3.2.1.17), o lisozima, prodotta da Trichoderma reesei (DSM 32338), in forma solida e liquida.
Specie destinatarie e livello di impiego
L’additivo è autorizzato per polli da ingrasso e per specie avicole minori da ingrasso. Il tenore minimo indicato è 25 000 LSU(F) per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%; non è indicato un tenore massimo.
Condizioni d’uso e misure di protezione
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della cute e dell’apparato respiratorio.
Metodo di analisi
L’allegato rinvia a un metodo di prova enzimatico basato sulla fluorescenza per la quantificazione del tenore di muramidasi, fondato sulla depolimerizzazione di un preparato di peptidoglicano marcato con fluorescina a pH 6,0 e 30°C.
Durata dell’autorizzazione
La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 9 giugno 2029.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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