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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5350 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR del Lazio, che aveva confermato l'improcedibilità del ricorso introduttivo per mancanza di una valida procura alle liti. La copia del ricorso depositata presso la Commissione tributaria risultava priva della sottoscrizione del contribuente. F.P. sosteneva invece che l'originale notificato o consegnato all'Agenzia delle Entrate contenesse una procura regolarmente sottoscritta e che il vizio potesse essere sanato, anche mediante l'applicazione dell'art. 182 c.p.c. e del principio di conservazione degli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la procura fosse inesistente, poiché l'atto originale depositato presso la Commissione tributaria era privo della sottoscrizione del contribuente. La copia prodotta successivamente, difforme dall'originale, non poteva dimostrare il conferimento della procura e il difensore non poteva certificare la conformità di un atto in assenza di una valida procura. Non era applicabile la regolarizzazione prevista dall'art. 182 c.p.c., poiché non si trattava di un semplice difetto di rappresentanza, ma della mancanza dello jus postulandi e della riconducibilità dell'atto alla parte; inoltre, la regolarizzazione avrebbe comportato una rimessione in termini dopo la scadenza del termine per impugnare. Le questioni di merito sono state dichiarate assorbite. F.P. è stato inoltre condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.100 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 11, 12, 18 e 20

    Le disposizioni disciplinano, nel processo tributario, la rappresentanza e la difesa tecnica, nonché i requisiti e il deposito del ricorso. Nel caso concreto sono state interpretate nel senso che l'atto processuale deve essere riconducibile alla parte mediante una valida procura.

  • Art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti deve risultare da un atto sottoscritto dalla parte conferente. Il difensore può certificarne l'autografia, ma tale potere presuppone l'esistenza della sottoscrizione della parte.

  • Art. 182 c.p.c.

    La regolarizzazione è possibile in caso di difetto di rappresentanza o assistenza, ma non quando manca del tutto la sottoscrizione della parte e quindi la procura, con conseguente inesistenza dello jus postulandi. La regolarizzazione non può inoltre trasformarsi in una rimessione in termini.

  • Art. 159 c.p.c.

    Il principio di conservazione degli atti non consente di salvare un atto privo di un elemento essenziale quale la sottoscrizione della parte sulla procura, quando tale mancanza impedisce di imputare l'atto alla parte stessa.

  • Artt. 214 e 215 c.p.c.

    La Corte ha rilevato che non vi era stato un disconoscimento formale della copia prodotta; tuttavia, la questione decisiva riguardava la difformità tra la copia e l'originale e l'inesistenza della procura nell'atto originale.

  • L. n. 89 del 1913, art. 48

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile per supplire alla mancanza della sottoscrizione della parte, neppure nel caso di soggetto analfabeta.

  • L. n. 241 del 1990, art. 21-septies

    La questione relativa alla nullità degli atti amministrativi non è stata esaminata nel merito, poiché il relativo motivo è rimasto assorbito dal rigetto dei motivi processuali.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    La questione relativa agli obblighi di motivazione degli atti tributari non è stata esaminata, essendo stata dichiarata assorbita.

  • Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

    Le questioni sul giudicato non sono state affrontate nel merito perché il ricorso è stato definito sulla base dell'assenza di una valida procura processuale.

Massime di principio

  • La procura alle liti deve essere sottoscritta dalla parte: la mancanza della firma non costituisce un’irregolarità meramente formale, ma può comportare l'inesistenza della procura e dello jus postulandi del difensore.
  • La copia notificata o consegnata alla controparte non può sanare la mancanza della procura nell'originale depositato presso il giudice, soprattutto se risulta difforme dall'originale.
  • Il potere del difensore di attestare la conformità o certificare la sottoscrizione presuppone l'esistenza di una valida procura; non può essere utilizzato per creare o sostituire la procura mancante.
  • La regolarizzazione prevista per i difetti di rappresentanza non si applica automaticamente alla totale mancanza di sottoscrizione della parte e non può consentire una riapertura dei termini ormai scaduti.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile o inesistente per un vizio processuale essenziale, il giudice può non esaminare le contestazioni sostanziali relative all'atto tributario impugnato.
  • È essenziale conservare e depositare copie identiche dell'atto notificato e dell'atto depositato, verificando che la procura sia sottoscritta e correttamente collegata al ricorso.

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