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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27390/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) censura di vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla condanna a rifondere le spese di assistenza della parte civile in grado di appello, con deduzione che la parte civile non avrebbe partecipato al giudizio di secondo grado, non avrebbe compiuto atti e non avrebbe chiesto la liquidazione delle spese; mancata motivazione sull'an e sul quantum della liquidazione. (2) censura di violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione per la ritenuta responsabilità per bancarotta semplice (artt. 217 e 224 legge fall.), sostenendo l'assenza di elementi per affermare che il GRASSI abbia aggravato il dissesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la parte civile aveva presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello chiedendo la condanna alle spese (nota per euro 4.500) e che il giudizio era stato celebrato in camera di consiglio in base alla normativa emergenziale; la censura sul quantum è risultata generica e priva di puntuali censure. Sul secondo motivo ha ritenuto che le doglianze proposte vertissero su questioni rinunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sicché erano inammissibili le doglianze su fatti e valutazioni di merito non trasferite in illegittimità di diritto. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (art. 23 e art. 23-bis)

    art. 23, comma 8; art. 23-bis

    le disposizioni emergenziali hanno reso legittimo lo svolgimento del giudizio in camera di consiglio senza la presenza del pubblico ministero e dei difensori; le conclusioni deposita te per iscritto dalla parte civile sono idonee a sostituire la partecipazione orale

  • codice di procedura penale (art. 599-bis)

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    la rinuncia ai motivi di appello prevista dal procedimento concordato limita l'ambito di sindacato in Cassazione: sono ammissibili solo alcune censure espressamente consentite, mentre le doglianze su questioni rinunciate risultano inammissibili

  • disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 173, comma 1)

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    limita l'estensione dei motivi che possono essere formulati in cassazione nelle vicende disciplinate dalle disposizioni procedurali speciali richiamate

  • legge fallimentare (artt. 217 e 224)

    artt. 217 e 224 legge fall.

    sono le disposizioni che qualificano i reati di bancarotta (fra cui la bancarotta semplice) e le aggravanti; nel caso in esame la valutazione in merito a tali fattispecie era stata rinunciata in appello e pertanto non sindacabile in cassazione

  • codice di procedura penale (art. 129)

    norma richiamata in dottrina e giurisprudenza sulle condizioni di proscioglimento; doglianze su tali condizioni, se rinunciate, non sono sindacabili in cassazione

  • codice penale (art. 616)

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia manifestamente inammissibile, con determinazione equitativa dell'importo

Massime di principio

  • La presentazione di conclusioni scritte da parte civile nel giudizio d'appello è idonea a giustificare la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, anche se la parte civile non è fisicamente intervenuta, specialmente in presenza di disposizioni emergenziali che permettono la celebrazione in camera di consiglio.
  • Le censure generiche sul quantum delle spese hanno scarse probabilità di successo in Cassazione se non sono accompagnate da puntuali e specifiche critiche di fatto o di diritto.
  • Nei procedimenti che prevedono rinunce e accordi (come quelli disciplinati dall'art. 599-bis cod. proc. pen.), il sindacato di legittimità è fortemente limitato: non sono ammissibili in Cassazione le doglianze relative a questioni espressamente rinunciate in appello.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti o le valutazioni di merito rinunciate dalle parti: chi rinuncia a motivi in appello perde la possibilità di impugnarli in cassazione.
  • Un ricorso manifestamente inammissibile può comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende, commisurate alla gravità dell'inammissibilità.
  • È essenziale, per chi impugna, formulare censure specifiche e non meramente generiche: l'assenza di contestazioni puntuali sulla motivazione o sul quantum rende la doglianza inefficace.

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