Sentenza del 07/04/2017 n. 9077 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Puglia che aveva ritenuto imponibile, ai fini Irpef per l'anno 2000, la plusvalenza derivante dalla cessione volontaria di un terreno nell'ambito di una procedura espropriativa. Ha dedotto la violazione della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, sostenendo che le modifiche introdotte da decreti-legge non convertiti non fossero applicabili e che la disciplina riguardasse soltanto i terreni ricadenti nelle zone omogenee A, B, C e D, non nella zona F indicata dal piano regolatore comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina vigente al momento della cessione, avvenuta nel 2000, e ha affermato che la tassabilità della plusvalenza dipende dalla collocazione dell'area nelle zone omogenee individuate dal D.M. 2 aprile 1968, non dalla diversa classificazione eventualmente risultante dal piano regolatore locale. È inoltre irrilevante che la cessione sia avvenuta mediante esproprio o trasferimento volontario e che l'area fosse destinata alla realizzazione di un impianto sportivo anziché di un'opera pubblica in senso stretto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 81, lett. b)
La plusvalenza derivante dalla cessione di determinati terreni può costituire reddito imponibile ai fini Irpef.
Legge n. 413/1991, art. 11, comma 5
terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968
La norma assoggetta a tassazione le plusvalenze collegate alla percezione di indennità o risarcimenti relativi a terreni situati nelle zone omogenee indicate, senza richiedere ulteriori distinzioni tra terreni edificabili e agricoli.
D.M. 2 aprile 1968
Le zone omogenee rilevanti ai fini della disciplina fiscale sono quelle della classificazione nazionale, in particolare A, B, C e D; la diversa classificazione prevista dal piano regolatore comunale non è decisiva.
Legge n. 537/1993, art. 14
Ha inciso sulla disciplina applicabile alle plusvalenze derivanti da indennità o risarcimenti relativi a terreni interessati da procedure espropriative.
Costituzione, art. 53
La potenzialità edificatoria concreta dell'area costituisce un indice oggettivo di capacità contributiva e può giustificare l'imposizione fiscale.
Massime di principio
- Per individuare la disciplina fiscale applicabile a una plusvalenza immobiliare occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della cessione o della percezione dell'indennità.
- La tassazione può applicarsi anche quando il trasferimento avviene volontariamente nell'ambito di una procedura espropriativa; la forma dell'atto non è decisiva.
- La classificazione urbanistica comunale, come la zona F, non prevale necessariamente sulla classificazione delle zone omogenee prevista dal D.M. 2 aprile 1968.
- Ai fini dell'imposizione rilevano la destinazione effettiva e la concreta potenzialità edificatoria dell'area, desumibili da strumenti urbanistici e da elementi oggettivi.
- La destinazione a infrastruttura urbana può essere sufficiente anche quando l'intervento non costituisce un'opera pubblica in senso strettamente tecnico.
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