Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43632/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva annullato la precedente decisione del Magistrato di sorveglianza favorevole al detenuto: chiedeva, in via eccezionale, la possibilità di svolgere un unico colloquio in presenza senza vetro divisorio con la madre (detenuto in regime 41-bis). Il ricorrente richiamava orientamenti della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità per sostenere che, tramite strumenti tecnologici e registrazione, si possono adottare misure alternative al vetro divisorio e che sussistevano ragioni umanitarie (assenza di contatti da 17 anni e condizioni di salute della madre) per autorizzare il colloquio senza barriere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. La decisione ricorda che il diritto ai colloqui con i familiari è fondamentale ma soggetto a restrizioni giustificate dalle esigenze di sicurezza nel regime differenziato 41-bis. La Corte ha ritenuto ragionevole e non viziata la discrezionalità dell'amministrazione penitenziaria (richiamando la circolare DAP 2/10/2017) nel limitare i colloqui senza vetro ai casi indicati (in via ordinaria figli/nipoti minorenni entro specifiche soglie) e nel non aver individuato circostanze eccezionali nel caso concreto. La Corte ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva motivato adeguatamente la valutazione e che la possibilità, eventualmente, di abbraccio finale poteva essere rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione ove assenti rischi per la sicurezza. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Regola le limitazioni e le modalità dei colloqui per i detenuti in regime differenziato; riconosce il diritto a un colloquio mensile ma impone cautele (locali attrezzati per impedire il passaggio di oggetti, registrazione, controllo auditivo). La Corte ne conferma l'efficacia limitativa giustificata da esigenze di ordine e sicurezza, pur ammettendo flessibilità interpretativa per evitare trattamenti contrari al senso di umanità.

  • Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 16

    la collocazione senza vetro divisorio soltanto nel caso in cui esso avvenga con i figli e i nipoti in linea retta, che siano minori di dodici anni

    La circolare è direttiva organizzativa che indica criteri orientativi; la Corte ritiene legittimo l'esercizio discrezionale dell'Amministrazione nel limitarne l'applicazione, pur riconoscendo che la circolare può essere derogata in casi concreti e documentati.

  • art. 28 Ordinamento penitenziario

    particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie

    Richiama il valore costituzionale del mantenimento dei rapporti familiari come finalità del trattamento; la Corte sottolinea che il diritto ai colloqui è rilevante ma non assoluto rispetto alle esigenze di sicurezza.

  • art. 125, comma 2, codice di procedura penale

    Norma procedurale richiamata dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato violazioni nell'applicazione della disciplina processuale da parte del giudice di merito.

  • Costituzione (artt. 3, 27, 29, 30, 31)

    I principi costituzionali sul rispetto della dignità umana, tutela della famiglia e divieto di trattamenti contrari al senso di umanità sono richiamati come limiti interpretativi delle misure restrittive: tali principi impongono bilanciamento ma non annullano le cautele di sicurezza previste per il 41-bis.

  • art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Richiamato per la tutela della vita privata e familiare; serve da parametro interpretativo ma non esclude misure restrittive giustificate da motivi di sicurezza.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. Corte Cost. n. 105/2023, n. 87/2019; Cass. sez. 1 sentenze richiamate)

    La giurisprudenza ha precisato che l'obbligo di locali 'attrezzati' per impedire il passaggio di oggetti indica un risultato da raggiungere e non prescrive una singola soluzione tecnica; pertanto l'uso del vetro non è assolutizzato e può essere sostituito da soluzioni idonee, ma l'accertamento delle condizioni concrete resta demandato all'Amministrazione e al giudice del merito, che devono motivare eventuali deroghe.

Massime di principio

  • Il diritto ai colloqui familiari è fondamentale ma può essere limitato nel regime 41-bis per ragioni di sicurezza: le restrizioni devono essere motivate e proporzionate.
  • La circolare DAP fornisce criteri orientativi (es. colloqui senza vetro per minori), ma non esclude deroghe: occorre dimostrare situazioni eccezionali e concrete per ottenere misure derogatorie.
  • La valutazione sulla possibilità di colloquio senza vetro è essenzialmente discrezionale dell'Amministrazione e del giudice di merito; in Cassazione si verifica principalmente la legittimità e la motivazione della decisione, non il merito nella sua sostanza.
  • L'uso di strumenti tecnologici (videoregistrazione, controllo audio, telecamere) può mitigare i rischi ma non dà automaticamente diritto al colloquio senza vetro; tali strumenti vanno valutati nel bilanciamento tra sicurezza e esigenze umanitarie.
  • Per provare l'eccezionalità (es. condizioni di salute gravissime del familiare, imminente fine vita), è necessario produrre elementi concreti e specifici: mere dichiarazioni affettive non sono sufficienti.
  • Anche quando il colloquio senza vetro sia negato, l'Amministrazione può prevedere soluzioni limitate (es. autorizzare un abbraccio finale se non emergono rischi concreti) valutate caso per caso.
  • I ricorsi in cassazione saranno rigettati se il giudice di merito ha motivato adeguatamente la valutazione di merito e non ha violato norme di legge o principi costituzionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.