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Sentenza

Sentenza n. 971/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: note comunali adottate in asserita esecuzione delle sentenze del TAR e mancata completa ottemperanza alla sentenza n. 1373/2025 mediante la sola adozione di una delibera di Giunta propedeutica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa istante)

Prevale il privato

La controversia

La controversia trae origine dall'istanza presentata dall'impresa l'11 aprile 2022 per l'approvazione del progetto definitivo dei lavori di completamento delle urbanizzazioni primarie di via dei Muratori e via degli Artigiani nel Comune di Barletta. Con sentenza n. 81 del 17 gennaio 2024 il TAR aveva accolto il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ordinando al Comune di determinarsi sull'approvazione del progetto entro il 9 marzo 2024. Persistendo l'inerzia, l'impresa ha promosso un giudizio di ottemperanza, definito con sentenza n. 1373 del 2025, che ha ordinato al Comune di porre in essere entro 90 giorni dalla notificazione tutte le attività necessarie a dare corretta attuazione alla precedente decisione. La sentenza è stata notificata il 1° dicembre 2025 e il termine è scaduto il 2 marzo 2026. L'impresa ha dedotto che il Comune non aveva approvato il progetto definitivo, limitandosi ad adottare la delibera di Giunta n. 48 del 25 febbraio 2026, meramente propedeutica all'intervento del Consiglio comunale, ritenuto organo competente. Ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta affinché si sostituisse all'amministrazione nell'esecuzione del giudicato. Il Comune si è opposto sostenendo di avere compiuto attività preliminari decisive e di avere agito nel rispetto dei termini di legge. L'impresa ha replicato che le circostanze richiamate dal Comune erano già anteriori alla sentenza n. 1373 del 2025 e che, pertanto, erano state già considerate dal giudice dell'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l'inottemperanza del Comune, rilevando che, nonostante il decorso del termine assegnato dalla sentenza n. 1373 del 2025 e la lunga durata della vicenda, l'amministrazione non aveva ancora concluso l'iter con l'approvazione del progetto definitivo. Le attività preliminari e la delibera di Giunta n. 48 del 25 febbraio 2026 non sono state considerate idonee a dare integrale esecuzione al giudicato. In ragione delle esigenze di giustizia e di buona amministrazione, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Molfetta, incaricandolo di completare l'iter entro 90 giorni dalla sentenza, adottando tutti gli atti necessari, compreso il provvedimento di reiterazione del vincolo espropriativo scaduto. Le eventuali spese e gli onorari della funzione commissariale sono stati posti a carico del Comune di Barletta, con liquidazione successiva sulla base della relazione e della documentazione prodotte.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza promossa per ottenere l'attuazione delle precedenti sentenze del TAR.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della decisione di ottemperanza e della nomina del commissario ad acta.

  • art. 8 l.r. Puglia n. 3/2007

    opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo

    È richiamata con riferimento all'approvazione, ai soli fini urbanistici, del progetto preliminare delle opere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mera adozione di atti preparatori o propedeutici non integra l'esecuzione del giudicato quando la decisione impone all'amministrazione di concludere l'iter con l'adozione dell'atto finale.
  • Quando l'amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice, il commissario ad acta può essere nominato per adottare in sostituzione dell'ente tutti gli atti necessari alla completa definizione del procedimento.
  • La nomina del commissario ad acta può comprendere anche l'adozione degli atti presupposti necessari alla conclusione dell'iter amministrativo, inclusa la reiterazione di un vincolo espropriativo scaduto, se ciò è indispensabile per dare integrale attuazione al giudicato.
  • La protratta inerzia dell'amministrazione, anche dopo precedenti pronunce giudiziali, costituisce una ragione rilevante per disporre la sostituzione commissariale in funzione dell'effettività della tutela e della buona amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaVincoli urbanistici
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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