Cassazione Penale, Sentenza n. 35346/2022 del 22/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 17/07/2020 del giudice dell'esecuzione che, pur avendo revocato alcune condanne relative all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, non aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra più condanne (reati di commercio di merci contraffatte) né dichiarato l'estinzione per prescrizione di altre pene. In particolare, deduceva la violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizi di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della continuazione, sostenendo che le detenzioni delle merci contestate fossero frutto di un unico approvvigionamento programmato. Inoltre sollevava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, ultimo comma, cod. pen., per la parte che escluderebbe l'estinzione delle pene quando il condannato riporti una successiva condanna alla reclusione per delitto della stessa indole.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che il giudice dell'esecuzione non avesse adeguatamente valutato e motivato la tesi difensiva circa la sussistenza di un unico programma criminoso (continuità) e non avesse verificato se dalle sentenze emergesse che gli approvvigionamenti fossero avvenuti in un'unica occasione programmata. L'ordinanza impugnata è stata annullata quanto al mancato riconoscimento della continuazione e il procedimento è stato rinviato al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio, con indicazione di riesaminare la questione senza il vizio motivazionale riscontrato. Il secondo motivo (questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, ultimo comma) è stato dichiarato assorbito, perché la valutazione sulla sua rilevanza e fondatezza dovrà essere svolta dal giudice dell'esecuzione nel nuovo giudizio di rinvio dopo aver accertato l'eventuale correlazione tra continuazione ed estinzione delle pene. La Corte ha inoltre disposto l'applicazione dell'art. 34, comma 1, c.p.p., nella versione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013, con la conseguenza che al giudizio di rinvio non può partecipare il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina la richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione valuti con adeguata motivazione gli indicatori concreti della continuazione (identità del disegno criminoso, omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione).
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato nei principi di diritto: la continuazione richiede l'identità del disegno criminoso, ossia una deliberazione unitaria e una rappresentazione preventiva delle condotte successive, distinta dalla mera propensione a delinquere.
art. 6 d.lgs. n. 286 del 1998
Norma del decreto legislativo sull'immigrazione relativa al reato per il quale alcune condanne sono state revocate dal giudice dell'esecuzione; la Corte ha accertato che quelle specifiche pene erano state eliminate dall'ordinanza impugnata.
art. 172, ultimo comma, cod. pen.
Norma richiamata nella questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in relazione all'estinzione delle pene quando il condannato riporti successiva condanna alla reclusione per delitto della stessa indole; la Corte di cassazione ha ritenuto la questione assorbita e rinviata alla valutazione del giudice dell'esecuzione.
art. 34, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato nella versione risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013: vieta la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare l'ordinanza originaria, quando l'annullamento riguarda l'applicazione della disciplina del reato continuato.
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dalla Corte costituzionale n. 183/2013 nella parte che non impediva la partecipazione del giudice originario al giudizio di rinvio; la pronuncia ha quindi limitato tale partecipazione.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione (art. 81, 2° c.) non basta la ripetizione di reati dello stesso tipo: è necessario dimostrare l'esistenza di un disegno criminoso unitario programmato almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
- Gli elementi indicativi della continuazione includono: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità e causalità analoghe, sistematicità e abitudini programmate di vita; tutti tali elementi devono essere valutati e adeguatamente motivati dal giudice dell'esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione è tenuto a considerare e motivare specificamente le tesi difensive sugli elementi di fatto (es. acquisti effettuati in unica occasione) rilevanti ai fini del riconoscimento della continuazione; la mancata valutazione o motivazione può determinare annullamento e rinvio.
- Le questioni di costituzionalità sollevate in connessione a profili diversi (es. estinzione delle pene) possono essere assorbite e rimandate al giudice di rinvio quando la loro rilevanza dipenda dall'esito del nuovo esame sulla continuazione.
- Dopo la Corte costituzionale n. 183/2013, il giudice che ha pronunciato l'ordinanza impugnata non può partecipare al giudizio di rinvio sul riconoscimento della continuazione, per evitare conflitti derivanti dall'annullamento.
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