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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9015/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la statuizione accessoria della sospensione della patente (durata un anno) disposta con il patteggiamento per lesioni personali stradali (art. 590‑bis c.p. in relazione all'art. 583 c.p.), sostenendo che la violazione contestata era quella degli artt. 149 co. 1 e 5 del codice della strada per cui la sospensione massima sarebbe stata di tre mesi e che tale periodo sarebbe già stato scontato in via amministrativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile, confermando la legittimità della sospensione della patente per un anno disposta con il patteggiamento. Ha precisato che la sanzione amministrativa accessoria deve riferirsi al reato (art. 590‑bis in relazione all'art. 583 c.p.) e che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, il giudice del patteggiamento può applicare la sospensione (anziché la revoca) entro i limiti previsti dall'art. 222 c.d.S.; non è richiesto un motivo particolarmente analitico purché emergano le "circostanze del fatto" o la "gravità della condotta" o il riferimento ai parametri rilevanti. Ha inoltre ricordato che la sospensione provvisoria amministrativa non è computata dal giudice nella quantificazione della sanzione definitiva, essendo il Prefetto l'organo chiamato a detrarre eventuali periodi già scontati in sede esecutiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; il procedimento e la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti rientrano nell'ambito impugnabile in cassazione quando si censurano omissioni o errori nella normativa sanzionatoria accessoria.

  • art. 590‑bis cod. pen.

    Reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime; è il reato a cui si collega la sanzione amministrativa accessoria della patente quando il fatto è stato commesso alla guida.

  • art. 583 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla fattispecie; congiuntamente all'art. 590‑bis individua il quadro penalistico del fatto di guida con conseguenti sanzioni accessorie.

  • art. 149 co. 1 e 5 cod. strada

    Norme sulla disciplina della circolazione (doveri di prudenza, limiti ecc.) che attengono al profilo della colpa specifica contestata nel fatto, ma non definiscono direttamente quale debba essere la sanzione amministrativa accessoria applicabile dal giudice penale al reato.

  • art. 222 cod. strada

    Regola le sanzioni accessorie relative alla patente; storicamente prevedeva la revoca per i casi più gravi ma, alla luce della giurisprudenza costituzionale, consente al giudice di applicare anche la sospensione nei casi previsti.

  • Corte Costituzionale sent. n. 88/2019

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale laddove l'art. 222 c.d.S. non consentiva al giudice, nelle applicazioni di pena su richiesta (patteggiamento), di disporre la sospensione anziché la revoca per i reati di omicidio e lesioni stradali quando non ricorrono circostanze aggravanti; ha aperto la possibilità di una misura meno afflittiva (sospensione).

  • art. 218 co. 2 cod. strada

    Parametro indicativo per la valutazione della gravità e per la determinazione della sanzione accessoria; il richiamo a parametri analoghi è ritenuto sufficiente per motivare la scelta della sospensione.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri di determinazione della pena; il riferimento ai parametri di cui all'art. 133, anche se fatto con riguardo alla pena, può essere considerato idoneo a soddisfare l'obbligo motivazionale del giudice anche in ordine alla sanzione accessoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. n. 21369/2019; Sez.4 n.11479/2021; Sez.4 n.27476/2021; Sez.4 n.47955/2004 e altre)

    Principi stabiliti: ammissibilità del ricorso in cassazione contro patteggiamento per questioni su sanzioni amministrative accessorie; sufficienza di motivazione generica (circostanze del fatto/gravità) per la scelta della sospensione; distinzione fra sospensione provvisoria amministrativa e sospensione giudiziale definitiva e compiti del Prefetto nella detrazione dell'eventuale periodo già scontato.

Massime di principio

  • In caso di reati stradali (art. 589‑bis/590‑bis) la sanzione amministrativa accessoria relativa alla patente va valutata in relazione al reato commesso e non esclusivamente alla violazione formale di singole norme del codice della strada citate nel capo di imputazione.
  • Dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 deriva che, anche in caso di patteggiamento, il giudice può applicare la sospensione della patente in alternativa alla revoca quando non ricorrono circostanze aggravanti; la scelta della misura meno afflittiva rientra nella discrezionalità del giudice.
  • La motivazione del giudice, ai fini della sanzione accessoria nei patteggiamenti per lesioni/omicidio stradale, non deve essere estremamente analitica: è sufficiente il richiamo alle circostanze del fatto, alla gravità della condotta o ai parametri di legge (anche richiamando art. 133 c.p.).
  • La sospensione amministrativa provvisoria disposta dal Prefetto e la sospensione definitiva disposta dal giudice sono provvedimenti distinti e complementari: il periodo provvisorio non viene computato dal giudice nella determinazione della durata, ma il Prefetto deve detrarre il periodo eventualmente già scontato in fase esecutiva.
  • Anche se ammesso in linea di principio un ricorso avverso sentenze di patteggiamento, le censure sulle sanzioni accessorie devono fondarsi su errori giuridici solidi; motivazioni meramente formali o interpretazioni restrittive delle norme di riferimento rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza.

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