Sentenza n. 3996/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 5.08.2022 a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del personale, ha determinato il non accoglimento dell'istanza ex art 33, co. 5 l. 104/92 presentata dal ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento o assegnazione ex art. 33, commi 3 e 5, l. 104/1992 per assistere una familiare disabile
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 33, commi 3 e 5, l. 104/1992, al fine di assistere la zia disabile, della quale era stato nominato amministratore di sostegno. Dopo un primo diniego, annullato dal TAR con ordine di riesame, l’Amministrazione aveva adottato un nuovo provvedimento negativo. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, violazione dell’art. 33, commi 3 e 5, l. 104/1992, difetto di istruttoria, travisamento, incongruità, illogicità, irragionevolezza e manifesta ingiustizia. In particolare, ha sostenuto che il precedente giudicato imponeva di verificare in concreto la sua effettiva convivenza con la zia e che l’Amministrazione si era limitata a valorizzare la sede formale di servizio, senza considerare la temporanea assegnazione del militare presso una sede situata nella stessa città della persona assistita, né la conseguente concreta possibilità di convivenza. Sono state inoltre contestate l’omessa specificazione delle esigenze organizzative ostative al trasferimento e la mancata valutazione di sedi alternative prossime al domicilio della disabile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il nuovo diniego. La precedente sentenza aveva riconosciuto la rilevanza della nomina del ricorrente ad amministratore di sostegno e della sua convivenza con la zia, demandando all’Amministrazione soltanto la verifica concreta dell’effettiva convivenza, anche alla luce della situazione familiare del militare. Il nuovo provvedimento non ha svolto tale accertamento, ma ha escluso la convivenza sulla base della sola sede formale di assegnazione, ignorando che il ricorrente prestava da tempo servizio, per effetto di un’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, nella stessa città della zia. Tale omissione integra carenza di istruttoria, difetto dei presupposti e travisamento, oltre a elusione dell’effetto conformativo della precedente sentenza. Il diniego ha inoltre sacrificato gli interessi connessi all’assistenza della persona disabile sulla base di esigenze organizzative non specificate, senza un’adeguata ponderazione delle esigenze funzionali dell’Amministrazione, degli interessi del militare e dell’interesse primario della disabile, né senza valutare destinazioni alternative prossime al luogo di assistenza. Il giudice ha ritenuto violati i principi di proporzionalità e di equo contemperamento degli interessi. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, commi 3 e 5, l. 104/1992
«[i]l lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede»
Il beneficio è strumentale all’assistenza della persona disabile; il trasferimento coinvolge interessi legittimi e richiede una ponderazione accurata tra l’interesse del privato, l’interesse della persona assistita e le esigenze funzionali dell’Amministrazione, sorretta da congrua motivazione.
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La temporanea assegnazione del militare presso una sede situata nella stessa città della persona assistita costituisce una circostanza rilevante per verificare in concreto il domicilio e la convivenza, che l’Amministrazione non può ignorare.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel riesercizio del potere successivo all’annullamento di un diniego, l’Amministrazione deve rispettare puntualmente l’effetto conformativo della sentenza e svolgere gli accertamenti specificamente demandati dal giudice, senza sostituirli con una valutazione diversa e meramente formale.
- Ai fini dell’istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992, l’effettiva convivenza o vicinanza alla persona disabile deve essere verificata in concreto, considerando la situazione di fatto e non la sola sede formale di servizio del dipendente.
- La temporanea assegnazione del dipendente, disposta dalla stessa Amministrazione presso una sede prossima al domicilio della persona disabile, è un elemento istruttorio rilevante per accertare l’effettiva convivenza e non può essere ignorata nella decisione sull’istanza di trasferimento assistenziale.
- Il diniego del trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 deve indicare in modo specifico le esigenze organizzative ostative e deve dimostrare un’adeguata ponderazione tra tali esigenze, l’interesse del dipendente e, principalmente, l’interesse della persona disabile assistita; il richiamo generico alle esigenze di servizio non è sufficiente.
- Quando siano prospettate più possibili sedi compatibili con le esigenze dell’Amministrazione, il diniego del trasferimento assistenziale deve valutare anche destinazioni alternative prossime al domicilio della persona disabile, secondo criteri di proporzionalità e di equo contemperamento degli interessi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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