Parere n. 973/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor. Emanuele Frattarelli contro il Comune di Fondi per l’annullamento dell’ordinanza n. 90 del 24 aprile 2025 di demolizione di opere edilizie abusive e dell’ordinanza n. 247 del 16 ottobre 2025 di accertamento dell’inottemperanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza n. 90 del 24 aprile 2025 di demolizione di un manufatto abusivo e dell’ordinanza n. 247 del 16 ottobre 2025 di accertamento dell’inottemperanza, sgombero e prospettata acquisizione al patrimonio comunale.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato le ordinanze comunali relative a un manufatto di circa 35 mq, realizzato mediante chiusura di una porzione di porticato. Deduce: la nullità della notificazione dell’ordinanza di demolizione, effettuata presso una casella PEC riferibile alla propria azienda agricola anziché presso la residenza personale; la violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 15 della legge regionale Lazio n. 15/2008 per la mancata specifica indicazione dell’area da acquisire; il difetto di motivazione sull’individuazione dell’area ulteriore rispetto al sedime; la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza di demolizione per la presentazione, il 13 gennaio 2026, di una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001; nonché la nullità derivata dell’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza. Il ricorrente rappresenta inoltre che l’opera era già stata rimossa nel 2020, ma sarebbe stata nuovamente rilevata nel marzo 2025, in area sottoposta a vincoli paesaggistici, archeologici, idrogeologici e sismici. La Sezione deve verificare anche la domanda cautelare di sospensione degli atti.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione, neppure in sede cautelare, poiché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha trasmesso la relazione istruttoria richiesta. Ha quindi sospeso l’espressione del parere e disposto ulteriori incombenti istruttori. Il Ministero dovrà acquisire le osservazioni del Comune e consentire al ricorrente di formulare osservazioni e controdeduzioni entro almeno quindici giorni, quindi trasmettere entro sessanta giorni una relazione che esamini tutti i motivi di ricorso. Dovranno essere chiarite le modalità e la prova della notificazione dell’ordinanza n. 90/2025, inclusa l’individuazione della PEC utilizzata e le ricevute di accettazione e consegna; dovrà essere prodotta la relata di notifica dell’ordinanza n. 247/2025; dovrà essere documentata la disciplina urbanistico-edilizia dell’area; dovranno essere illustrati i criteri di determinazione del sedime e dell’area ulteriore da acquisire; e dovrà essere acquisita la documentazione relativa alla SCIA in sanatoria, compreso l’eventuale provvedimento già adottato. La domanda cautelare resta sospesa nelle more dell’istruttoria. In caso di mancato adempimento ingiustificato, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti.
Osservazioni
Notificazione dell’ordinanza n. 90/2025
Devono essere chiarite tutte le modalità di notificazione dell’ordinanza, ulteriori rispetto all’invio tramite PEC, nonché i criteri con cui è stata individuata la casella utilizzata, verificando se essa costituisse domicilio digitale dichiarato dal ricorrente o dai suoi procuratori oppure se fosse stata reperita nei pubblici registri INI-PEC o INAD. Devono inoltre essere prodotte le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.
Notificazione dell’ordinanza n. 247/2025
Deve essere acquisita la relata di notifica e ogni altro documento utile a ricostruire il procedimento notificatorio dell’ordinanza di accertamento dell’inottemperanza.
Situazione edilizia e urbanistica dell’area
Devono essere prodotti il PRG, le norme tecniche di attuazione, gli indici di fabbricabilità applicabili e ogni documentazione necessaria a chiarire la disciplina urbanistico-edilizia della zona interessata dall’abuso.
Area di sedime e area ulteriore da acquisire
Devono essere chiariti e documentati i criteri utilizzati dal Comune per determinare l’area di sedime e l’eventuale area ulteriore oggetto di acquisizione.
SCIA in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Devono essere fornite informazioni documentate sul procedimento relativo alla SCIA in sanatoria prot. n. 2648/2026 del 13 gennaio 2026, con produzione dell’eventuale provvedimento già adottato.
Relazione istruttoria e partecipazione
Il Ministero deve trasmettere entro sessanta giorni una relazione istruttoria che esamini ciascun motivo di ricorso, previa acquisizione delle osservazioni del Comune e partecipazione della relazione al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso è trattato nell’ambito del procedimento per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la Sezione sospende l’espressione del parere per necessità istruttorie.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione disciplina gli effetti dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, inclusa la prospettata acquisizione gratuita al patrimonio comunale e l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 4-bis.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La presentazione della SCIA in sanatoria è dedotta dal ricorrente come fatto potenzialmente incidente sull’efficacia dell’ordinanza di demolizione; la Sezione richiede documentazione sul relativo procedimento e sull’eventuale esito.
art. 15 legge regionale Lazio n. 15/2008
art. 15 della L.R. Lazio n. 15 del 2008
È richiamato dal ricorrente in relazione alla specifica indicazione dell’area da acquisire.
d.P.R. 380/2001
Testo unico dell’edilizia
Costituisce il quadro normativo generale delle ordinanze di demolizione, dell’inottemperanza e della sanatoria edilizia oggetto della controversia.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando gli atti disponibili non consentono di verificare adeguatamente i fatti rilevanti e i motivi dedotti, il Consiglio di Stato può sospendere l’espressione del parere e disporre specifici incombenti istruttori, anche con riguardo alla domanda cautelare.
- Quando è contestata la notificazione di un’ordinanza di demolizione effettuata tramite PEC, l’istruttoria deve consentire di verificare sia la riferibilità della casella al destinatario sia il titolo della sua individuazione, attraverso la documentazione relativa al domicilio digitale dichiarato o ai pubblici registri consultati, oltre alle ricevute di accettazione e consegna.
- Ai fini della verifica della legittimità degli effetti acquisitivi conseguenti all’inottemperanza all’ordine di demolizione, devono essere chiariti e documentati i criteri di individuazione dell’area di sedime e dell’eventuale area ulteriore da acquisire.
- La presentazione di una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001, quando invocata come causa di sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza di demolizione, richiede l’acquisizione degli atti relativi al procedimento e dell’eventuale provvedimento conclusivo prima di poter valutare i suoi effetti sulla controversia.
Ricorso straordinario contro ordinanze di demolizione e inottemperanza
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con domanda cautelare, proposto da una persona fisica contro il Comune di Fondi per l’annullamento dell’ordinanza n. 90 del 24 aprile 2025, recante ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo di circa 35 mq, e dell’ordinanza n. 247 del 16 ottobre 2025, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine demolitorio, ordinato lo sgombero e prospettata l’acquisizione gratuita del manufatto e dell’area di sedime, quantificata in 680 mq.
Premesse fattuali
Nel 2019 la polizia locale aveva accertato la chiusura di una porzione di porticato e il Comune aveva adottato un’ordinanza di sospensione dei lavori e una successiva ordinanza di demolizione. Nel dicembre 2020 la polizia locale aveva attestato la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.
Nel marzo 2025, in occasione della notifica di un verbale di dissequestro disposto dall’autorità giudiziaria, la polizia locale ha nuovamente rilevato la presenza di un manufatto di circa 35 mq, ritenuto corrispondente all’abuso già contestato. L’opera è stata considerata priva di titolo edilizio e situata in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici, archeologici, idrogeologici e sismici. Il Comune ha quindi adottato l’ordinanza n. 90/2025, assegnando novanta giorni per la demolizione e il ripristino dei luoghi.
L’ordinanza è stata trasmessa a una casella PEC riferibile all’azienda agricola del ricorrente. Dopo un sopralluogo del settembre 2025 e la redazione del verbale di inottemperanza, il Comune ha adottato l’ordinanza n. 247/2025, notificata a mani proprie il 17 ottobre 2025. Nel gennaio 2026 il ricorrente ha presentato una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001, qualificando il manufatto come volume tecnico pertinenziale destinato a ospitare impianti tecnologici.
Motivi dedotti
Il ricorrente ha contestato, in sintesi:
- la nullità della notificazione dell’ordinanza di demolizione, perché eseguita presso la PEC aziendale anziché presso la residenza personale;
- la mancata specifica indicazione dell’area da acquisire, in violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 15 della legge regionale Lazio n. 15/2008;
- il difetto di motivazione sui criteri di individuazione dell’area ulteriore rispetto al sedime;
- la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza di demolizione per effetto della SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001;
- la nullità derivata dell’ordinanza n. 247/2025 per il vizio di notificazione dell’ordinanza presupposta.
Valutazione della Sezione
La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione, neppure sotto il profilo cautelare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pur invitato con nota del 17 febbraio 2026 a trasmettere una relazione dettagliata e documentata, non aveva ancora adempiuto.
La carenza istruttoria impedisce di verificare adeguatamente sia la regolarità delle notificazioni sia la situazione urbanistico-edilizia dell’area, i criteri di determinazione dell’area acquisibile e gli effetti della SCIA in sanatoria. Per questa ragione la Sezione ha sospeso l’espressione del parere e ha disposto ulteriori incombenti.
Incombenti istruttori
Il Ministero deve trasmettere entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria, previa acquisizione delle osservazioni del Comune e partecipazione della relazione al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni per osservazioni e controdeduzioni.
La relazione dovrà:
- esaminare ciascuno dei motivi di ricorso;
- chiarire le modalità di notificazione dell’ordinanza n. 90/2025, inclusa l’eventuale esistenza di ulteriori modalità di notifica;
- precisare come sia stata individuata la casella PEC utilizzata, verificando l’eventuale domicilio digitale dichiarato o la consultazione dei registri INI-PEC e INAD;
- produrre la prova dell’invio, con ricevute di accettazione e avvenuta consegna;
- acquisire la relata di notifica dell’ordinanza n. 247/2025 e ogni documento utile sul procedimento notificatorio;
- documentare la disciplina urbanistica applicabile, mediante produzione del PRG, delle norme tecniche di attuazione e degli indici di fabbricabilità;
- chiarire i criteri di individuazione dell’area di sedime e dell’area ulteriore da acquisire;
- fornire la documentazione relativa alla SCIA in sanatoria prot. n. 2648/2026 del 13 gennaio 2026, incluso l’eventuale provvedimento conclusivo.
Domanda cautelare e conclusioni
La Sezione ha sospeso anche l’esame della domanda cautelare, rinviando la trattazione dell’affare a un’altra adunanza da fissarsi nell’ultimo trimestre del 2026. Il parere non contiene quindi alcuna decisione, neppure provvisoria, sulla fondatezza dei motivi di ricorso o sulla sospensione degli atti impugnati. In caso di mancato adempimento ingiustificato degli incombenti, il ricorso e la domanda cautelare potranno essere decisi sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.
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