Sentenza del 05/08/2015 n. 16408 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava la deduzione integrale, operata dalla società nell'anno 1996, di un importo pari a lire 3.015.534.000, corrispondente al 60% degli utili distribuiti dalla società olandese R. N.V. Secondo l'Ufficio, l'operazione formalmente qualificata come prestito di titoli, conclusa con Fiduciaria B. s.p.a. e avente a oggetto il 90% del capitale della società olandese, costituiva in realtà un'operazione di pronti contro termine finalizzata a ottenere un indebito vantaggio fiscale. Ne conseguiva, secondo l'Amministrazione, l'indeducibilità integrale del costo o, comunque, la sua deducibilità soltanto nella misura del 40% prevista dall'art. 96 del TUIR allora vigente. La società sosteneva invece che il contratto fosse effettivamente un prestito di titoli, riconducibile al mutuo oneroso, e che il relativo costo straordinario fosse fiscalmente deducibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la Commissione tributaria regionale non aveva escluso in astratto il potere dell'Amministrazione di riqualificare operazioni simulate o abusive e di dimostrare, anche tramite presunzioni, l'applicazione di un diverso regime fiscale. La CTR aveva però accertato, con valutazione di fatto, che l'Ufficio non aveva fornito elementi sufficienti, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, per dimostrare la natura di pronti contro termine dell'operazione. La concreta esecuzione del contratto risultava invece compatibile con un prestito di titoli: alla scadenza la società aveva acquistato le azioni oggetto del prestito e non era stata provata la presunta retrovendita. Il secondo motivo dell'Agenzia, relativo all'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, è stato dichiarato inammissibile per mancato rispetto dell'art. 366-bis c.p.c. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 15.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Disciplina i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. La Corte ha confermato che tali poteri consentono anche l'utilizzo di presunzioni, purché gli elementi raccolti siano idonei e presentino i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, nella numerazione vigente all'epoca
Rileva ai fini della deducibilità dei componenti negativi di reddito. La pretesa fiscale non può tuttavia fondarsi su una riqualificazione meramente presuntiva dell'operazione, priva di adeguato supporto probatorio.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 96, comma 1, nella numerazione vigente all'epoca
Prevedeva il limite alla deducibilità dei costi connessi a determinate componenti reddituali, tra cui gli utili distribuiti. La sua applicazione presupponeva però la prova che l'operazione fosse fiscalmente riconducibile alla fattispecie invocata dall'Ufficio.
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
Prevede un termine dilatorio tra la conclusione delle operazioni di verifica e l'emissione dell'avviso di accertamento. La censura della società su questo punto era stata respinta dalla CTR, ma il relativo ricorso incidentale è rimasto assorbito in cassazione.
Codice civile, artt. 1813 e seguenti
Disciplinano il mutuo. La Corte ha ritenuto plausibile l'inquadramento del prestito di titoli nello schema del mutuo oneroso, con conseguente riconoscimento degli effetti civilistici e fiscali coerenti con la reale natura del contratto.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Consente di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nei limiti applicabili all'epoca. La censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile per carenza della specifica indicazione richiesta dalla legge.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Imponeva, per i motivi relativi a vizi di motivazione, la chiara e sintetica indicazione del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Il mancato rispetto di tale requisito ha determinato l'inammissibilità del secondo motivo.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può riqualificare un contratto e disconoscerne gli effetti fiscali quando dimostri che la forma giuridica non corrisponde alla sostanza economica o che l'operazione è simulata o abusiva.
- La riqualificazione non può però basarsi su mere congetture: gli elementi presuntivi devono essere gravi, precisi e concordanti e devono riferirsi concretamente all'operazione contestata.
- La scelta imprenditoriale non è automaticamente insindacabile, ma il Fisco deve distinguere tra una scelta economica lecita, anche se fiscalmente conveniente, e un'operazione artificiosa o simulata.
- Per determinare la natura effettiva di un'operazione finanziaria occorre esaminare la documentazione contrattuale e soprattutto il comportamento concretamente tenuto dalle parti durante e alla scadenza del rapporto.
- In sede di legittimità non è sufficiente contestare genericamente la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito: i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dal codice di procedura civile.
- Quando la prova della diversa qualificazione fiscale non è adeguata, prevale la qualificazione contrattuale coerente con la documentazione e con l'effettiva esecuzione dell'operazione.
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