Cassazione Civile, Ordinanza n. 03601/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2006 e 2007, emessi nei confronti di una società ritenuta non operativa e fondati sull'applicazione del reddito presunto ex art. 30 l. n. 724/1994. Le società interessate hanno impugnato gli atti deducendo la nullità degli avvisi per omessa notifica del processo verbale di constatazione e per violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000. I giudici di merito hanno accolto il ricorso e l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto, limitatamente all'IVA, che la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non comporta automaticamente l'illegittimità dell'avviso, essendo necessaria la prova di resistenza; con il secondo ha riproposto la medesima censura anche per le imposte dirette, aggiungendo la violazione dell'art. 21-octies l. n. 241/1990, assumendo che la CTR avrebbe valorizzato in modo meramente formalistico la doglianza dei contribuenti.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei limiti della motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto per nuovo esame. Ha ritenuto infondati o inconferenti i motivi delle società resistenti nella parte in cui si fondavano sull'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000, perché tale norma presuppone un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, circostanza che la CTR aveva escluso, trattandosi invece di accertamento a tavolino svolto tramite richiesta di documenti ed e-mail. La Corte ha quindi escluso l'applicabilità del regime di nullità e, per conseguenza, la rilevanza della prova di resistenza invocata dall'Agenzia, cassando tuttavia la decisione di merito che aveva annullato gli atti per il solo mancato contraddittorio.
Norme richiamate
art. 30, l. n. 724/1994
Norma posta a base della rettifica del reddito presunto delle società non operative.
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
Il termine dilatorio di 60 giorni e la correlata nullità dell'atto si applicano, secondo la Corte, solo in presenza di accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività; non si estendono all'accertamento a tavolino oggetto della causa.
art. 21-octies l. n. 241/1990
Richiamato dall'Agenzia per sostenere una lettura non formalistica del vizio procedimentale; la Corte lo ritiene inconferente rispetto alla fattispecie concreta per la stessa ragione di inapplicabilità dell'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito della memoria in Cassazione.
art. 384 c.p.c.
Non espressamente citato nel testo fornito, ma il rinvio disposto implica la cassazione con rinvio; non inserito.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera, con sanzione di nullità, solo quando l'accertamento segue a un accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente.
- Negli accertamenti "a tavolino" basati su richiesta di documenti o scambio di corrispondenza, l'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 non è applicabile se manca l'accesso nei locali dell'impresa.
- La "prova di resistenza" è tema pertinente solo nei casi in cui il contraddittorio endoprocedimentale non sia assistito da una specifica sanzione di nullità nell'ordinamento interno; quando la nullità è espressamente prevista dalla norma, il vizio discende dalla violazione del termine o delle condizioni applicative della disposizione stessa.
- Nel giudizio di legittimità tributario, la censura sul mancato contraddittorio va verificata anche in relazione alla natura del tributo e alle modalità concrete dell'accertamento, senza applicare automaticamente il regime elaborato per i tributi armonizzati a fattispecie non corrispondenti.
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