Cassazione Penale, Sentenza n. 33819/2024 del 05/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Durante impugna l'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con decorrenza dal 28/08/2023, sostenendo: 1) violazione dell'art. 47 I. 26/07/1975 n. 354 e vizio di motivazione, perché il Tribunale non avrebbe adeguatamente spiegato perché certi comportamenti (furti contestati, guida senza patente, mancata esibizione della carta precettiva) costituiscano indici di incompatibilità con la misura alternativa; inoltre rileva che le indagini per alcuni furti non erano concluse e che, salvo l'episodio della carta precettiva, il ricorrente avrebbe rispettato le prescrizioni; 2) omissione di motivazione sulla richiesta, formulata in udienza il 11/01/2024 in via subordinata, di sostituzione della misura dell'affidamento in prova con la detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte e lo ha deciso come segue: - Primo motivo (vizio di motivazione e presunta illegittimità della revoca): infondato. La Corte ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha motivato in modo logico ed esauriente la revoca, avendo svolto istruttoria sui furti (visioni di video/fotogrammi, riconoscimento da parte dei carabinieri) e ritenendo la condotta ripetuta del Durante incompatibile con la prosecuzione della misura, con decorrenza dal 28/08/2023. - Secondo motivo (omessa valutazione della detenzione domiciliare subordinata): fondato. La Corte ha ritenuto che la richiesta di detenzione domiciliare proposta in subordine era ammissibile e doveva essere esaminata; il Tribunale non ha spiegato perché la detenzione domiciliare non fosse idonea a contenere la pericolosità e la tendenza a infrangere le prescrizioni. Perciò la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo della detenzione domiciliare e rinvia al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio volto a colmare la lacuna motivazionale.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
art. 47 (disciplina dell'affidamento in prova e revoca)
La revoca della misura alternativa non scatta automaticamente al riscontro di violazioni; il Tribunale di sorveglianza deve valutare caso per caso se la condotta sia effettivamente incompatibile con la prosecuzione della prova e motivare adeguatamente l'eventuale revoca e gli effetti consequenziali (anche determinando la residua pena).
Sentenza Corte Costituzionale n. 343/1987
sent. n. 343 del 29/10/1987
Ha dichiarato l'illegittimità di una disposizione che non prevedeva gli effetti consequenziali della revoca e ha affermato che il Tribunale deve determinare la residua pena da espiare con giudizio discrezionale fondato sulla durata e sulle limitazioni già subite e sul comportamento tenuto durante il periodo di prova.
Cassazione, Sez. 1, n. 9314/2014 (Rv. 259474)
sent. n. 9314 del 19/02/2014
Conferma il principio che la revoca richiede una valutazione comparata fra il periodo di prova rispettato e la gravità della violazione che ha dato luogo alla revoca, nel rispetto dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.
Cassazione, Sez. 1, n. 13376/2019 (Rv. 275239)
sent. n. 13376 del 18/02/2019
Ribadisce che la revoca non è automatica e che il giudice deve fornire adeguata motivazione per ritenere una condotta incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa.
Cassazione, Sez. 1, n. 16442/2010 (Rv. 247235, Pennacchio)
sent. n. 16442 del 10/02/2010
Afferma che la richiesta di misura alternativa in via subordinata (detenzione domiciliare) non è inammissibile per tardività quando il presupposto prognostico è comune e va esaminata se sussistono i requisiti di legge.
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova non è automatica: il giudice deve valutare caso per caso se le violazioni siano concretamente incompatibili con la prosecuzione della misura e motivare tale valutazione.
- Il Tribunale deve indicare con chiarezza la decorrenza della revoca e le ragioni che legittimano la sottrazione della misura alternativa (es. elementi probatori, ripetitività della condotta, gravità oggettiva e soggettiva).
- Se in udienza viene formulata in via subordinata la richiesta di detenzione domiciliare, il giudice è tenuto a esaminarla e a motivare il suo eventuale rigetto: l'omissione costituisce vizio che può determinare l'annullamento limitato su quel profilo.
- Prove documentali e audiovisive (video, fotogrammi) e il riconoscimento da parte di forze di polizia possono costituire fondamento adeguato per ritenere la compatibilità o incompatibilità del comportamento con la misura alternativa.
- In presenza di comportamenti trasgressivi occorre applicare i principi di proporzionalità e individualizzazione: non tutte le violazioni impongono automaticamente la revoca totale, va valutata la possibilità di misure meno afflittive o la determinazione della residua pena.
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