Sentenza n. 676/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza - alla sentenza n. 1543/2024 del 3 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro n. 1543/2024, relativa all’accredito della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro n. 1543/2024, divenuta definitiva per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 17 gennaio 2025. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando l’Amministrazione all’accredito complessivo di euro 1.000,00, oltre rivalutazione e interessi. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’Amministrazione, nonostante la trasmissione dei dati necessari all’esecuzione, e ha domandato anche la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare sostanzialmente l’inadempimento né fornire elementi sullo stato dell’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che l’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che il titolo azionato conteneva una condanna definitiva, ritualmente notificata all’Amministrazione. Accertata la persistente inerzia, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante l’accredito sulla Carta elettronica del docente dell’importo complessivo di euro 1.000,00, oltre rivalutazione e interessi secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Ha disposto, per l’eventuale ulteriore inadempimento, l’intervento sostitutivo mediante la nomina del Direttore generale pro tempore della DGOSV del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, senza ulteriore compenso. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, stabilendo una somma pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza per ogni giorno di ulteriore ritardo, decorrente dalla notificazione della pronuncia fino all’integrale pagamento; decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il commissario è incaricato anche del pagamento della penale maturata. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario
La norma consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato civile, con riferimento al caso deciso.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
La penalità di mora può essere applicata quando l’inadempimento è ingiustificato, gli obblighi risultano non particolarmente complessi e non emergono ragioni ostative; nel caso concreto è stata quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., relativo alla penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione uno specifico obbligo di prestazione o di comportamento.
- Quando il titolo giudiziale del giudice ordinario è definitivo, contiene una condanna a carico dell’amministrazione ed è stato ritualmente notificato, la persistente inerzia dell’amministrazione legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’assegnazione di un termine per l’adempimento.
- In caso di perdurante inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione e attribuendogli il compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora può essere fissata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato quando l’inadempimento sia privo di giustificazione, gli obblighi siano di agevole esecuzione e l’applicazione della misura non risulti manifestamente iniqua; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
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