Cassazione Penale, Ordinanza n. 23981/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di assise di appello di Torino che, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la sua istanza volta a ottenere la conversione dell'ergastolo in trenta anni di reclusione sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale successiva alla nota decisione CEDU nel caso Scoppola. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la nuova istanza non fosse meramente reiterativa, perché sorretta da una scansione argomentativa diversa, da un quadro normativo e giurisprudenziale nuovo e dal richiamo a specifici dati fattuali, in particolare la domanda di ammissione al giudizio abbreviato in date 12 gennaio 2000 e 12 giugno 2000, asseritamente non correttamente valutata dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione circa la natura ripropositiva dell'istanza, evidenziando che le questioni relative alla pretesa ammissione al rito abbreviato erano già state esaminate in precedenti incidenti di esecuzione definiti con decisioni della stessa Corte. Ha inoltre ribadito che la riduzione della pena in sede esecutiva, dopo Scoppola, è configurabile solo se il condannato sia stato effettivamente ammesso al giudizio abbreviato e la condanna sia stata pronunciata all'esito di quel rito, circostanza che nel caso concreto non risultava. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata
La preclusione opera quando l'istanza ripropone il medesimo petitum già deciso, ma non impedisce la nuova domanda se vengono dedotti fatti o questioni realmente nuovi, non esaminati in precedenza.
riduzione della pena ex art. 442 cod. proc. pen.
La riduzione della pena in sede esecutiva, nel solco di Scoppola, è richiedibile solo se il condannato sia stato ammesso al giudizio abbreviato e la condanna sia stata pronunciata all'esito di tale giudizio.
Massime di principio
- In sede di incidente di esecuzione, l'istanza è inammissibile se costituisce una mera riproposizione di una domanda già rigettata, salvo che siano dedotti fatti sopravvenuti o preesistenti non esaminati nella precedente decisione.
- La novità dell'istanza va apprezzata in senso sostanziale e non formale: non basta una diversa veste argomentativa o il richiamo a nuovi precedenti giurisprudenziali se il tema già deciso resta immutato.
- Dopo la sentenza Scoppola, la riduzione della pena in esecuzione è possibile solo quando risulti l'effettiva ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato e la condanna sia stata pronunciata all'esito di quel rito; in difetto, la richiesta è manifestamente infondata.
- La contestazione in sede esecutiva della mancata ammissione al rito alternativo non può essere utilizzata per superare una preclusione già formatasi sul medesimo oggetto, se la questione è stata già esaminata nei precedenti incidenti di esecuzione.
Come è indicizzato
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