Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30212/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva ritenuti partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e al contrabbando di tabacchi, deducendo in sintesi: per i fratelli Allegra che il loro apporto si sarebbe limitato a una singola traversata e quindi sarebbe solo concorso nel reato; per Ben Cheikh e Sodi la mancanza del vincolo associativo e dell'affectio societatis, la legittimità o uso personale dell'acquisto del gommone, l'errata valutazione delle dichiarazioni altrui e il diniego di attenuanti (collaborazione e generiche); per Ben Massoud la carenza di prova riguardo all'associazione (anche per l'inutilizzabilità di dichiarazioni decisive come quelle di Ballantini), il mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione e della partecipazione di minima importanza. Vengono inoltre censurate questioni probatorie e di motivazione sulla ricostruzione dei ruoli, sulla corrispondenza del gommone e sulla valutazione delle intercettazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili i ricorsi. I ricorsi degli Allegra sono stati dichiarati inammissibili per genericità e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende (3.000 euro ciascuno). I ricorsi di Ben Cheikh e Sodi sono stati respinti: la Cassazione ha ritenuto fondata la ricostruzione dell'associazione per delinquere sulla base del quadro probatorio (acquisto e destinazione del gommone, ripetizione di traversate con medesimo modus operandi, ripartizione dei ruoli e profitti, deleghe dopo l'arresto), ha escluso l'utilizzabilità solo parziale di alcune dichiarazioni senza che ciò ribaltasse il complesso probatorio, e ha confermato il diniego delle attenuanti della collaborazione e delle generiche per la parzialità delle ammissioni. Il ricorso di Ben Massoud è stato respinto: la Corte ha condiviso la ricostruzione che lo inquadra come scafista integrato nell'organizzazione, ha escluso l'attenuante speciale e quella della partecipazione minima, e ha confermato la motivazione sulla esclusione delle attenuanti generiche. Nel complesso le statuizioni di condanna in appello sono rimaste confermate e i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma centrale per la fattispecie dell'associazione per delinquere: la Corte ricava la sussistenza del reato dalla stabilità del vincolo, dall'indeterminatezza del programma criminoso e dall'organizzazione anche minima desumibile dalla ripetizione di condotte e dalla divisione di ruoli.

  • art. 416, terzo comma, cod. pen.

    Richiamato in relazione all'aggravante del capo di imputazione e alla contestazione del ruolo di capo; la Cassazione rileva che la censura è inconferente rispetto alla posizione reale degli Allegra.

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza garanzie difensive dopo l'emersione di indizi di colpevolezza; la Corte d'appello ha dichiarato inutilizzabili alcune dichiarazioni (es. Ballantini) ma ha ritenuto che il resto del materiale probatorio fosse autonomo e idoneo.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma per la rinnovazione istruttoria in appello: la Corte di appello ha eseguito rinnovazioni istruttorie che hanno rafforzato il quadro probatorio.

  • art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione)

    Norma sull'attenuante per la collaborazione con la giustizia in materia di immigrazione; la Corte ha escluso l'attenuante ritenendo che le ammissioni fossero parziali e prive del concreto apporto richiesto dalla norma.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le attenuanti generiche: la Corte del merito ha negato le attenuanti in base a elementi oggettivi e soggettivi ritenuti ostativi (ruolo eminente, intensità del dolo) e la Cassazione ha ritenuto la valutazione non sindacabile.

  • art. 114 cod. pen.

    Riguarda la partecipazione di minima importanza: la Corte ha ritenuto che il ruolo di scafista non fosse marginale e quindi ha escluso tale attenuante.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la concessione delle attenuanti generiche: la Corte di merito ha motivato il diniego richiamando tali criteri; la Cassazione ha ritenuto la motivazione coerente.

  • art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal coimputato nel processo; la Corte ha valutato l'inutilizzabilità di talune dichiarazioni rispetto a specifici capi ma ha ritenuto che ciò non pregiudicasse il complesso probatorio.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Termini per la presentazione di memorie in vista dell'udienza; la Corte ha dichiarato tardive e non prese in considerazione le memorie presentate oltre il termine.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorrenti inammissibili o respinti: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e, per gli Allegra, a una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per distinguere associazione per delinquere da mero concorso di persone occorre valutare stabilità del vincolo, indeterminatezza del programma criminoso e presenza di una struttura organizzativa anche minima; la ripetizione di condotte con lo stesso modus operandi e la ripartizione di ruoli sono indici rilevanti.
  • L'acquisto e la destinazione stabile di un mezzo o risorsa (es. gommone) rivolto a fini illeciti può costituire elemento forte per ricondurre condotte all'associazione, soprattutto se seguito da utilizzi reiterati e coordinati.
  • La prosecuzione di attività criminose dopo l'arresto di un promotore, con delega a terzi (es. coniuge), può essere interpretata come prova di persistenza del vincolo associativo e di direzione indiretta dell'attività.
  • Le dichiarazioni rese senza garanzie difensive dopo l'emersione di indizi a carico possono essere inutilizzabili, ma la loro esclusione non impedisce la conferma delle condanne se esistono elementi probatori autonomi e robusti.
  • L'attenuante della collaborazione richiede un contributo concreto e decisivo alle indagini sui fatti per cui si procede; ammissioni parziali o reticenti non sono sufficienti.
  • La valutazione delle attenuanti generiche, e la discrezionalità del giudice del merito su fatto e motivazione, è difficilmente sindacabile in cassazione se la motivazione è coerente e non contraddittoria.
  • In sede di cassazione i profili essenzialmente di merito e di valutazione della credibilità sono sindacabili solo se sussistono vizi logici o contraddizioni evidenti nella motivazione; censure generiche o ripetitive sono inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.