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Sentenza

Sentenza n. 876/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento del silenzio illegittimamente serbato nel procedimento avente a oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, inoltrata il 10.6.2024, nonché, ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno; e per la condanna dell’amministrazione resistente a provvedere entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia, con eventuale nomina di commissario ad acta;

Giustizia amministrativa202513254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento in Italia della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (insegnante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittima inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. L’istanza era stata presentata ai sensi del d.lgs. n. 206/2007; il ricorso indica la data del 18 gennaio 2024, mentre l’epigrafe richiama anche il 10 giugno 2024. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni e, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a., l’accertamento del diritto al riconoscimento del titolo, assumendo che si trattasse di attività vincolata o comunque priva di margini di discrezionalità. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile, senza che risultasse adottato il provvedimento conclusivo entro il termine previsto dalla legge.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti: l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento. In base all’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e all’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, l’amministrazione deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non aveva concluso il procedimento, il Tribunale gli ha ordinato di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata contestualmente nominata, per il caso di ulteriore inerzia, una figura commissariale: il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, dovrà provvedere entro ulteriori centoventi giorni dalla richiesta dell’interessata. È stata invece respinta la domanda di cui all’art. 31, comma 3, c.p.a. volta a ottenere direttamente l’accertamento del diritto al riconoscimento del titolo, poiché residuano poteri istruttori e un margine di discrezionalità, soprattutto tecnica, nella comparazione dei percorsi formativi e nell’eventuale imposizione di misure compensative. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di agire contro il silenzio dell’amministrazione per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e l’ordine giudiziale di conclusione del procedimento.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Non consente l’accertamento diretto della fondatezza della pretesa sostanziale quando residuano poteri istruttori o margini di discrezionalità amministrativa, anche tecnica.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    Fondamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sul procedimento di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”

    Impone all’autorità competente di verificare tempestivamente la completezza della documentazione e, se necessario, richiederne l’integrazione.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”

    Stabilisce il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, l’accoglimento della domanda presuppone la sussistenza di un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere e l’inutile decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento.
  • Quando la normativa sul riconoscimento di una qualifica professionale impone all’autorità di verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e di adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, il mancato esercizio del potere entro tali termini integra silenzio illegittimo.
  • Il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’accertamento diretto della fondatezza della pretesa sostanziale è escluso quando residuino poteri istruttori o margini di discrezionalità amministrativa, anche tecnica, nella comparazione dei percorsi formativi e nell’eventuale imposizione di misure compensative.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad acta

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