Sentenza n. 78/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 61 del 12.07.2023 emessa, ai sensi art. 33 D.P.R. 380/2001, dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Vieste, Ing. -OMISSIS-, e notificata al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 19.07.2023 (cfr. doc. n. 1), di opera edilizia abusiva, in assenza di titolo, consistente in struttura lignea c.d. pergolato eseguita in adiacenza alla villetta del ricorrente, sita in Vieste alla località Pugnochiuso; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un pergolato ligneo realizzato senza titolo edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che aveva ingiunto la demolizione, ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 380/2001, di una struttura lignea qualificata come pergolato, di circa 4,20 per 3,10 metri, con montanti verticali, copertura filtrante in cannucciato e apertura su tre lati, posta in adiacenza alla villetta. L'opera era stata ritenuta abusiva perché realizzata senza titolo su area destinata a zona turistica e sottoposta a vincolo paesaggistico, a vincoli del Parco Nazionale del Gargano, a vincolo SIC e a disciplina sismica. Il giudizio ha riguardato, in particolare, la corretta qualificazione edilizia del manufatto e il difetto di motivazione dell'ordinanza quanto alla rilevanza paesaggistica dell'intervento. Il ricorrente ha sostenuto che si trattasse di un pergolato rientrante nell'attività edilizia libera e che l'ordinanza non avesse spiegato per quali ragioni l'opera, date le sue modeste dimensioni, costituisse un ingombro lesivo del paesaggio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza di demolizione. Ha qualificato il manufatto come pergolato, ossia una struttura destinata ad adornare o ombreggiare giardini o terrazzi, costituita da montanti verticali e elementi orizzontali, aperta su almeno tre lati e nella parte superiore. Ha ritenuto che la copertura con semplice cannucciato non trasformasse l'opera in una tettoia, poiché solo una copertura superiore, anche parziale, realizzata con struttura non facilmente amovibile assoggetta il manufatto alla disciplina delle tettoie. Il pergolato così qualificato rientra nell'attività edilizia libera e non necessita di titolo edilizio. Quanto al vincolo paesaggistico, il TAR ha affermato che assume rilievo l'ingombro percepibile alla visuale o l'innovazione non diluibile nell'insieme paesistico. L'ordinanza era totalmente priva di motivazione sulle ragioni per cui il manufatto potesse costituire un ingombro lesivo del paesaggio, soprattutto in rapporto alle modeste dimensioni dell'opera. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 380/2001
È indicato quale base normativa dell'ordinanza di demolizione impugnata; l'atto è stato annullato perché il manufatto è stato ritenuto un pergolato rientrante nell'attività edilizia libera e perché mancava una motivazione adeguata sulla sua lesività paesaggistica.
O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003
È richiamata nel provvedimento quale fonte della classificazione sismica dell'area, senza assumere rilievo decisivo nella ratio della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il pergolato consiste in una struttura destinata ad adornare o ombreggiare giardini o terrazzi, composta da montanti verticali e elementi orizzontali, aperta su almeno tre lati e nella parte superiore; tale manufatto rientra nell'attività edilizia libera.
- Un pergolato è assoggettato alla disciplina edilizia delle tettoie soltanto quando la parte superiore, anche se coperta solo in parte, è realizzata con una struttura non facilmente amovibile, indipendentemente dal materiale utilizzato.
- In presenza di un vincolo paesaggistico, l'ordinanza repressiva deve motivare specificamente le ragioni per cui l'opera costituisca un ingombro percepibile alla visuale o un'innovazione non diluibile nell'insieme paesistico; la motivazione non può omettere tale valutazione, soprattutto per manufatti di modeste dimensioni.
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