Cassazione Penale, Ordinanza n. 07178/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza sulla eccessività della pena non fosse proponibile avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., salvo il caso di pena illegale. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e sull'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in mesi cinque di arresto ed euro 1.167,00 di ammenda per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dalla recidiva ex art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992. Con un unico motivo ha dedotto carenza di motivazione sulla pena, ritenendola eccessiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito perché, nel concordato in appello, il ricorso è ammissibile solo per questioni relative alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo, ovvero per illegalità della pena; non sono invece deducibili censure sulla mera congruità della pena che non si traducano in illegalità sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Indica il reato oggetto di condanna; la sentenza non entra nel merito della sua configurazione, poiché il ricorso riguarda solo la pena.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e all'illegalità della pena; non sono deducibili censure sulla mera congruità della sanzione.
art. 129 cod. proc. pen.
Le doglianze sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento sono indicate come non deducibili nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato solo in chiave comparativa per evidenziare che il concordato in appello ha una fisionomia diversa dal patteggiamento e un ambito di controllo più limitato.
art. 448-bis cod. proc. pen.
Richiamato per contrasto, al fine di sottolineare che le ipotesi di annullamento sono più ampie nel patteggiamento che nel concordato in appello.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità 'senza formalità'.
Massime di principio
- Avverso una sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è circoscritto a censure attinenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione, nonché all'eventuale illegalità della pena.
- Non è deducibile in cassazione, contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la mera contestazione della severità o della congruità della pena quando la sanzione rientri nei limiti legali editi e non presenti profili di illegalità.
- Il concordato in appello, fondato sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, ha un ambito di sindacato di legittimità più ristretto rispetto al patteggiamento, nel quale l'accordo può investire anche i termini dell'accusa.
- Quando il ricorso è inammissibile per motivo non consentito, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità senza formalità e condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- L'illegalità della pena è il solo profilo sanzionatorio che può imporre l'intervento officioso della Corte di cassazione anche in presenza di ricorso inammissibile, purché non tardivo.
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