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Sentenza

Sentenza n. 314/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 1355/2026, resa tra le parti, pubblicata in data 6 maggio 2026, con cui era accolto il ricorso proposto per l'annullamento: 1. del provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Enna di cui al verbale n. 98 del 29 aprile 2026, notificato il 30 aprile 2026, che ha escluso “il candidato (omissis), dalla lista dei candidati e dalla competizione elettorale”; 2. del provvedimento della Commissione Elettorale Circondariale di Enna di cui al verbale n. 108 del 30 aprile 2026 che ha rigettato “la richiesta di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione”;

Giustizia amministrativa202600440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva annullato l'esclusione di un candidato dalla competizione elettorale e il successivo rigetto dell'istanza di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazioni elettorali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Commissione Elettorale Circondariale aveva escluso un candidato dalla lista per la mancata autenticazione della sottoscrizione apposta sul modulo recante la dichiarazione di accettazione della candidatura. In particolare, sul modello 5 quater mancavano l'indicazione nominativa e la firma del pubblico ufficiale autenticatore. La Commissione aveva ritenuto che tale carenza integrasse un difetto radicale di autenticazione, riguardante un requisito essenziale della candidatura e non sanabile mediante soccorso istruttorio, confermando l'esclusione anche in sede di autotutela. Il TAR aveva accolto il ricorso del candidato valorizzando il deposito contestuale di altri modelli, tra cui il modello 6 bis e una dichiarazione sostitutiva, regolarmente sottoscritti e autenticati dallo stesso pubblico ufficiale nella medesima data, ritenendo che gli atti costituissero un'unica sequenza documentale. L'Amministrazione ha appellato la sentenza deducendo, anzitutto, l'erronea dichiarazione di contumacia della Commissione elettorale; quindi, la violazione e falsa applicazione delle norme statali e regionali sull'autenticazione delle sottoscrizioni e sulla presentazione delle candidature, sostenendo che l'autenticazione fosse requisito essenziale, prescritto ad substantiam e non surrogabile. Ha inoltre dedotto l'erronea qualificazione dei fatti e il travisamento per avere il TAR attribuito efficacia certificativa, rispetto alla dichiarazione di accettazione della candidatura, ad autenticazioni apposte su dichiarazioni rese per altri fini. L'appellato ha insistito per la conferma della sentenza, richiamando i principi del favor partecipationis e della proporzionalità.

La decisione

Il CGARS ha preliminarmente escluso l'erroneità della dichiarazione di contumacia, rilevando che la Commissione elettorale si era già costituita in primo grado mediante la memoria dell'Avvocatura dello Stato depositata anche per essa. Nel merito ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che l'autenticazione della sottoscrizione costituisca elemento essenziale della presentazione della candidatura e che le formalità previste dall'art. 21 del d.P.R. n. 445/2000 siano prescritte a pena di invalidità. Tra tali elementi rientrano l'indicazione del luogo e della data, le modalità di identificazione, l'accertamento dell'identità del sottoscrittore, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale, la sua legittimazione, la firma e il timbro dell'ufficio, nonché la redazione dell'autenticazione di seguito alla sottoscrizione. La mancanza dell'autenticazione non costituisce un vizio meramente formale e non può essere sanata aliunde attraverso autenticazioni apposte su documenti distinti, anche se presentati contestualmente e provenienti dallo stesso pubblico ufficiale. Il soccorso istruttorio è limitato alle mere imperfezioni formali di documenti tempestivamente prodotti e non può supplire alla mancata produzione o alla radicale invalidità di un documento richiesto a pena di esclusione, poiché ciò violerebbe i termini perentori e la par condicio. Il Collegio ha inoltre escluso che il legittimo affidamento del candidato possa integrare un elemento costitutivo mancante dell'autenticazione, trattandosi di una carenza rilevabile con minima diligenza. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 9, n. 2, T.U. n. 570/1960

    Richiamato dall'Amministrazione quale disciplina delle cause di esclusione nel procedimento elettorale.

  • art. 7, comma 8, l.r. Sicilia n. 7/1992

    Richiamato quale disciplina regionale della documentazione e delle dichiarazioni relative alle candidature.

  • artt. 17 e 18 d.P.Reg. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3

    Richiamati dall'Amministrazione nell'ambito della disciplina regionale del procedimento elettorale.

  • art. 14 l. n. 53/1990

    Richiamato quale disposizione concernente l'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale.

  • art. 21 d.P.R. n. 445/2000

    L'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio.

    Le formalità dell'autenticazione sono elementi essenziali, prescritti a pena di invalidità, perché garantiscono la certezza della provenienza della sottoscrizione; la loro mancanza non è sanabile mediante soccorso istruttorio né tramite il richiamo ad autenticazioni contenute in documenti diversi.

  • art. 1, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 445/2000

    Attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza.

    Definisce la funzione essenziale dell'autenticazione, che presuppone la presenza del sottoscrittore e il previo accertamento della sua identità.

  • art. 2703, comma 2, c.c.

    L'autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.

    Conferma la nozione sostanziale di autenticazione quale attestazione qualificata della sottoscrizione resa in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte privata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte privata.

Massime di principio

  • Nel procedimento elettorale, l'autenticazione della sottoscrizione apposta sulla dichiarazione di accettazione della candidatura costituisce elemento essenziale della candidatura, poiché garantisce la certezza della provenienza della dichiarazione e la genuinità della sottoscrizione.
  • Le formalità dell'autenticazione previste dall'art. 21 del d.P.R. n. 445/2000 — inclusi l'identificazione del sottoscrittore, l'indicazione delle modalità di identificazione, luogo e data, le generalità e la qualifica del pubblico ufficiale, la sua firma e il timbro dell'ufficio — sono prescritte a pena di invalidità e non sono surrogabili mediante elementi ricavati da documenti diversi.
  • L'autenticazione apposta su altri modelli o dichiarazioni, anche se prodotti contestualmente e raccolti dallo stesso pubblico ufficiale, non può integrare o sostituire l'autenticazione mancante sulla dichiarazione di accettazione della candidatura, quando i documenti hanno oggetto e funzione distinti.
  • Nel procedimento elettorale il soccorso istruttorio è ammesso soltanto per mere imperfezioni formali relative a documenti tempestivamente presentati; non può essere utilizzato per supplire alla mancata produzione o alla radicale invalidità di un documento richiesto a pena di esclusione, perché ciò eluderebbe i termini perentori e violerebbe la par condicio.
  • Il legittimo affidamento del candidato non può integrare ex post un elemento costitutivo essenziale dell'autenticazione mancante o invalida, soprattutto quando la carenza sia immediatamente rilevabile con un minimo di diligenza.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento elettorale preparatorioRito elettoraleAppello
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimo affidamentoSoccorso istruttorioDecadenza e tardività

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