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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08574/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di un giudizio di separazione personale svoltosi davanti al Tribunale di Catanzaro e definito con sentenza del 28 gennaio 2022. La domanda era stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello per mancato esperimento dei rimedi preventivi previsti dalla L. n. 89 del 2001. In sede di opposizione e poi di ricorso per cassazione, la ricorrente ha sostenuto che, nei giudizi di separazione, non sarebbe applicabile il rito sommario e che, comunque, il rimedio della decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. non sarebbe stato effettivamente utile nel caso concreto, perché quando sarebbe maturato il termine per attivarlo la fase istruttoria era comunque destinata a proseguire e, anzi, il giudizio aveva già superato o stava per superare il termine ragionevole di durata. I motivi di ricorso denunciavano, da un lato, la violazione dell'art. 1-ter L. n. 89/2001 in relazione agli artt. 111 e 117 Cost. e agli artt. 6 e 13 CEDU, assumendo che non possano imporsi rimedi solo formali e non effettivi; dall'altro, la violazione dell'art. 1-ter L. n. 89/2001 e dell'art. 12 preleggi, per sostenere che la sanzione di inammissibilità della domanda presuppone un rimedio astrattamente idoneo a contrarre i tempi del processo, condizione che nel caso di specie sarebbe mancata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per i giudizi di separazione, l'art. 1-ter L. n. 89/2001 consenta comunque di esperire il rimedio preventivo della richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., da proporre almeno sei mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata del processo. La Corte ha valorizzato l'interpretazione costituzionalmente orientata già offerta dalla Corte costituzionale, secondo cui il rimedio preventivo non richiede che l'istanza produca direttamente la contrazione effettiva dei tempi del giudizio, ma soltanto che la parte manifesti un comportamento collaborativo e la propria disponibilità a un modello decisorio concentrato, restando al giudice la valutazione discrezionale circa l'accoglibilità della richiesta. Perciò, anche se nel caso concreto l'istruttoria era ancora in corso o comunque non risultava ancora esaurita, ciò non esonerava la parte dall'onere di attivare tempestivamente il rimedio preventivo; la successiva eventuale inefficacia pratica della richiesta non incide sulla sua natura di condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione. Spese di legittimità poste a carico della ricorrente; escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1-ter L. n. 89/2001

    Nei giudizi in cui non si applica il rito semplificato, compresi quelli di separazione, costituisce rimedio preventivo la richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c., da proporre almeno sei mesi prima della scadenza dei termini di ragionevole durata del processo.

  • art. 1-bis L. n. 89/2001

    La proponibilità della domanda di equa riparazione è subordinata all'esperimento dei rimedi preventivi previsti dalla legge.

  • art. 2, comma 1, L. n. 89/2001

    La domanda di equa riparazione è inammissibile se non sono stati esperiti i rimedi preventivi previsti.

  • art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001

    Costituisce il parametro temporale rispetto al quale va calcolato il termine di sei mesi per l'attivazione del rimedio preventivo.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    È un possibile modello decisorio concentrato utilizzabile anche nei giudizi di separazione, la cui attivazione può essere sollecitata dalla parte per manifestare la disponibilità a una definizione accelerata.

  • art. 275 c.p.c.

    Richiamato dall'art. 1-ter L. n. 89/2001 come parte del meccanismo decisorio a seguito di trattazione orale.

  • art. 111, secondo comma, Cost.

    Invocato dalla ricorrente come parametro di ragionevolezza ed effettività del processo; la Corte ha ritenuto la disciplina compatibile con il giusto processo.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU; la Corte ha ritenuto non violati i parametri convenzionali alla luce dell'interpretazione costituzionale della disciplina.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Il rimedio preventivo è ritenuto compatibile con il diritto a un equo processo perché richiede solo una manifestazione collaborativa della parte e lascia al giudice la valutazione discrezionale.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'effettività del rimedio; la Corte ha escluso che la disciplina censurata sia incompatibile con la tutela convenzionale.

  • art. 12 preleggi

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere una lettura logico-sistematica della norma; la Corte ha seguito invece il significato ricavato dal dato normativo e dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per i ricorsi in materia di equa riparazione.

Massime di principio

  • Nei giudizi assoggettati alla disciplina dei rimedi preventivi per l'equa riparazione, la parte deve attivarsi tempestivamente anche se non è certo che l'istanza acceleratoria venga accolta: ciò che conta è la manifestazione di disponibilità a un modello decisorio più rapido, non la certezza del risultato.
  • La richiesta di decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281-sexies c.p.c. assolve alla funzione di rimedio preventivo anche quando la sua efficacia concreta dipende dalla valutazione discrezionale del giudice; tale dipendenza non ne esclude l'idoneità ai fini di proponibilità della successiva domanda indennitaria.
  • Per i giudizi di separazione personale, il fatto che sia in corso l'istruttoria o che il giudice abbia già fissato attività istruttorie non esonera la parte dall'onere di proporre il rimedio preventivo nei termini di legge.
  • La verifica sull'effettiva utilità acceleratoria del rimedio non è rimessa alla parte ex ante, ma al giudice del processo presupposto; ai fini della legge Pinto, è sufficiente che la parte abbia sollecitato in tempo utile il passaggio a un modulo decisorio concentrato.
  • La sanzione di inammissibilità della domanda di equa riparazione è compatibile con Costituzione e CEDU quando il rimedio preventivo richiede un comportamento collaborativo e non un adempimento meramente formale privo di ogni collegamento con la potenziale accelerazione del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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