Cassazione Civile, Ordinanza n. 28941/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2004-2007, deducendo di aver svolto l'attività senza autonoma organizzazione. Formatosi il silenzio-rifiuto, aveva impugnato il diniego tacito. Dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione aveva però eseguito il rimborso. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività; la CTR aveva respinto l'appello ritenendo decaduta la contribuente dal diritto al rimborso per asserita tardività dell'istanza ex art. 38 d.P.R. 602/1973. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e, con il secondo motivo, error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che il ricorso avverso il silenzio-rifiuto fosse tempestivo entro il termine di prescrizione decennale e che la CTR avesse erroneamente applicato il termine di decadenza dell'istanza di rimborso. La Corte ha rilevato d'ufficio che, in pendenza del giudizio di primo grado, era stato integralmente corrisposto il rimborso richiesto, senza contestazioni dell'Ufficio, sicché il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato cessato per cessazione della materia del contendere. Nonostante ciò, ha anche affermato che la statuizione della CTR sulla decadenza era errata, poiché, una volta formato il silenzio-rifiuto, l'impugnazione è proponibile entro il termine ordinario di prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., rilevando che il pagamento integrale del rimborso in corso di causa aveva determinato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, ha ritenuto che, essendo la definizione intervenuta solo dopo la scadenza del termine di reclamo/mediazione, trovasse applicazione la regola della soccombenza virtuale e ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
termine di quarantotto mesi
il termine di 48 mesi riguarda la presentazione dell'istanza di rimborso; non è il termine per impugnare il silenzio-rifiuto una volta formatosi.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per sostenere la tempestività del ricorso avverso il rifiuto tacito; la Corte conferma che l'impugnazione del silenzio-rifiuto segue il termine di prescrizione del diritto sostanziale.
art. 17-bis, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il termine della procedura di mediazione/reclamo, rispetto al quale il rimborso è stato riconosciuto tardivamente ai fini delle spese.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
regola l'estinzione del giudizio e la disciplina delle spese in caso di cessazione della materia del contendere; la Corte richiama la pronuncia di illegittimità costituzionale della parte che imponeva la compensazione ope legis in alcuni casi.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
evocato in contrapposizione alla compensazione ope legis, quale disposizione che consente la compensazione giudiziale delle spese secondo valutazione del giudice.
art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.
consente la cassazione senza rinvio quando il giudizio non doveva essere proseguito per intervenuta cessazione della materia del contendere.
art. 2946 cod. civ.
termine decennale di prescrizione
una volta formato il silenzio-rifiuto, l'impugnazione può essere proposta entro il termine ordinario decennale di prescrizione del diritto alla restituzione.
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
invocato come vizio processuale per denunciare l'errore della sentenza di merito nel non considerare la questione preliminare della cessazione della materia del contendere.
art. 385, secondo comma, cod. proc. civ.
richiamato per la liquidazione delle spese di legittimità e di merito in favore della parte vittoriosa.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa del contribuente determina la cessazione della materia del contendere, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio.
- Quando il rimborso è richiesto e si forma il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, l'impugnazione del rifiuto tacito non è soggetta al termine di decadenza per la presentazione dell'istanza, ma al termine ordinario di prescrizione del diritto alla restituzione.
- Il termine di quarantotto mesi previsto per l'istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 riguarda la domanda amministrativa di rimborso e non può essere confuso con il termine per agire in giudizio contro il silenzio-rifiuto.
- In caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, la regolazione delle spese va ispirata alla soccombenza virtuale, evitando che la parte pubblica ottenga un trattamento privilegiato non giustificato.
- La cassazione senza rinvio è possibile quando, per effetto di un fatto sopravvenuto e non contestato, risulta che il giudizio non doveva più essere proseguito.
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