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Ordinanza

Ordinanza n. 84/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento 1. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 79 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Approvazione Programma operativo 2023/2025, unitamente all’allegato Programma Operativo 2023/2025; 2. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 80 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente Documento di programmazione della rete territoriale della Regione Molise. Aggiornamenti, unitamente all’allegato Documento di programmazione; 3. del Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 81 del 3.5.2024, pubblicato sul BURM n. 20 del 7.5.2024, non notificato, concernente “Livelli massimi di finanziamento per le prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea della riabilitazione e dell’assistenza sociosanitaria acquistabili dagli erogatori provati accreditati con il servizio sanitario regionale per l’anno 2024”; 4. nonché di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e connessi;

Giustizia amministrativa202400214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti del Commissario ad acta nn. 79, 80 e 81 del 3 maggio 2024, relativi al Programma operativo sanitario 2023/2025, alla programmazione della rete territoriale regionale e ai livelli massimi di finanziamento per prestazioni di riabilitazione e assistenza sociosanitaria acquistabili da erogatori privati accreditati

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La cooperativa sociale ha proposto ricorso per l'annullamento dei decreti del Commissario ad acta attuativi del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Molise, concernenti la programmazione sanitaria regionale e i limiti di finanziamento delle prestazioni di riabilitazione e assistenza sociosanitaria acquistabili dagli erogatori privati accreditati. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né esaminati gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il Presidente ha disposto un adempimento interlocutorio volto esclusivamente a verificare l'attuale interesse alla decisione e l'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, nonché eventuali connessioni con altri giudizi pendenti.

La decisione

Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e con salvezza di ogni decisione del Collegio, non ha deciso il merito del ricorso né la domanda cautelare. Ha disposto che le parti costituite depositino entro il 30 settembre 2026 una dichiarazione sulla permanenza dell'interesse alla definizione del giudizio, ovvero sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono indicare anche eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. L'incombente è finalizzato alla razionalizzazione dei ruoli e allo smaltimento dell'arretrato, in applicazione dell'art. 65 c.p.a., dell'art. 8, comma 2, delle norme di attuazione del c.p.a. e del principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre gli incombenti istruttori ritenuti necessari per la trattazione della controversia; nel caso concreto è utilizzato per acquisire dalle parti informazioni aggiornate sull'interesse alla decisione e sulle eventuali vicende estintive o connettive del giudizio.

  • art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'esigenza di accrescere la funzionalità dell'ufficio giudiziario e di inserire nei ruoli di udienza i soli ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo

    Impone una cooperazione tra giudice e parti diretta a evitare la trattazione di controversie non più attuali o suscettibili di definizione per rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Prima di fissare o trattare il merito di un ricorso pendente, il giudice amministrativo può disporre un incombente interlocutorio per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione e l'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
  • Nell'ambito della gestione del ruolo e dello smaltimento dell'arretrato, alle parti può essere richiesto di indicare, oltre alla permanenza dell'interesse, anche le eventuali connessioni oggettive o soggettive del giudizio con altri processi amministrativi pendenti.
  • Il principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo giustifica la richiesta alle parti di aggiornare il giudice sull'attualità della controversia, senza che tale richiesta comporti una decisione anticipata sul merito o sull'esito del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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