Ordinanza n. 55/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise n. 25 del 7 marzo 2024 avente ad oggetto “Società Cooperativa sociale Falcone – Struttura Residenziale Psichiatrica. Via XXIV Maggio n. 4 – Gambatesa (CB). Accreditamento Istituzionale. Provvedimenti” limitatamente all’art. 2 nella parte in cui prevede che per la contrattualizzazione con il Servizio Sanitario Nazionale è necessaria una procedura ad evidenza pubblica; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Commissario ad acta n. 25 del 7 marzo 2024, limitatamente all'art. 2, nella parte in cui subordina la contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale a una procedura a evidenza pubblica
Esito
La controversia
La società cooperativa sociale ha impugnato il decreto del Commissario ad acta relativo all'accreditamento istituzionale di una struttura residenziale psichiatrica, contestando esclusivamente la previsione secondo cui la contrattualizzazione con il Servizio sanitario nazionale richiede una procedura a evidenza pubblica. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, né indica specifiche censure di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e salva ogni decisione del Collegio, non ha definito il merito del ricorso. In considerazione dell'esigenza di razionalizzare i ruoli di udienza e di trattare effettivamente nel merito soltanto i giudizi ancora attuali, ha disposto che le parti dichiarino se persista l'interesse alla decisione, ovvero se siano intervenute ragioni di rinuncia, sopravvenuta improcedibilità o cessazione della materia del contendere. In caso di persistente interesse, le parti devono inoltre indicare eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. Il termine per il deposito delle dichiarazioni è fissato al 30 settembre 2026; ogni decisione sul ricorso è riservata al Collegio.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione all'esigenza di accrescere la funzionalità dell'ufficio giudiziario e di fissare con priorità i ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del dovere di cooperazione processuale delle parti e del giudice ai fini della verifica dell'attualità dell'interesse alla decisione e della razionalizzazione della trattazione dei giudizi.
Massime di principio
- Prima di fissare o mantenere un ricorso nel ruolo di merito, il giudice amministrativo può acquisire dalle parti una dichiarazione aggiornata sulla permanenza dell'interesse alla decisione, nonché sull'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- In applicazione del principio di cooperazione per la ragionevole durata del processo, le parti costituite devono collaborare con il giudice segnalando, quando il giudizio conserva attualità, eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri processi amministrativi pendenti.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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