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Sentenza

Sentenza n. 13690/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato che disponeva l'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023, oltre agli interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuire la Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici in cui il docente aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto sino all'accredito. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti sull'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza da eseguire era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre riconosciuto la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, l'allegazione dell'inadempimento da parte del ricorrente, non contrastata da elementi forniti dal Ministero, è stata ritenuta sufficiente a fondare l'accoglimento. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già accertato nel giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione, nominando sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente, per l'eventuale ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione dell'inerzia amministrativa evidenziata.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del diritto all'attribuzione della Carta elettronica già riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine previsto per l'esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell'azione esecutiva.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine di 120 giorni per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina processuale applicata al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato sia regolarmente formato, notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine di legge per l'adempimento, l'Amministrazione deve dimostrare l'avvenuta esecuzione o fornire specifici chiarimenti; in mancanza, l'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore può fondare l'accoglimento della domanda.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve dare attuazione al contenuto del giudicato senza poter rimettere in discussione i presupposti del diritto definitivamente accertato nella sentenza da eseguire.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia, previa richiesta della parte interessata.
  • La reiterata inerzia dell'Amministrazione nell'eseguire obblighi già accertati giudizialmente può giustificare la trasmissione della pronuncia agli organi di controllo, tra cui la Procura regionale della Corte dei conti e l'Organismo indipendente di valutazione, per le valutazioni di rispettiva competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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