Cassazione Civile, Ordinanza n. 37997/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte contrattuale)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare che il giudice di merito ha ritenuto nullo per mancanza di sottoscrizione. I promittenti acquirenti avevano chiesto la restituzione della somma versata come caparra confirmatoria, sostenendo che, caduto il titolo negoziale, dovesse essere restituito quanto pagato; la controparte aveva invece proposto domanda riconvenzionale per trattenere la somma ricevuta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di restituzione e accolto la riconvenzionale, mentre la Corte d'appello ha riformato tale esito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un solo motivo, formalmente per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando in sostanza che il giudice di merito avrebbe errato nella valutazione delle prove e nell'apprezzamento delle risultanze istruttorie. La Corte di cassazione ha però qualificato la censura come richiesta di rivalutazione del merito, ribadendo che la violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non dedotte dalle parti o dichiara di non voler osservare la regola di giudizio, mentre l'apprezzamento comparativo delle prove rientra nell'art. 116 c.p.c.; ha quindi ritenuto la doglianza manifestamente inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza sotto il profilo degli artt. 115 e 116 c.p.c. si traducesse in una non consentita richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio. Ha confermato il giudizio di merito che aveva ravvisato la mancanza di prova del danno lamentato dai ricorrenti in conseguenza della nullità del preliminare. Ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice decide senza porre a base della decisione le prove dedotte dalle parti, oppure utilizza prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi consentiti; non basta la mera diversa valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove appartiene al giudice di merito; la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio.
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
Richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio sulla proposta del relatore.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore sulla manifesta infondatezza/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove: il ricorrente deve indicare un effettivo errore nell'utilizzo della regola processuale di acquisizione e valutazione della prova.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice decida fondandosi su prove non dedotte dalle parti o ignorando le prove ritualmente introdotte, non quando attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- La censura sulla valutazione delle prove resta, di regola, insindacabile in cassazione se mira soltanto a rimettere in discussione l'apprezzamento del giudice di merito.
- Quando il giudice di merito evidenzia l'assenza di prova di un fatto costitutivo del diritto azionato, la doglianza che contesti solo la ricostruzione probatoria è inammissibile se non indica un vero vizio di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37911/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37912/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37913/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37914/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37915/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37916/2021 del 02/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →