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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25627/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto previsto dall'art. 6, comma 6, L. n. 401/1989 denunciando: 1) violazione processuale per la ritenuta utilizzabilità di una "annotazione di servizio" inserita nel fascicolo del dibattimento, sostenendo che si trattava di atto non irripetibile e che la composizione del fascicolo andava distinta dall'utilizzabilità degli atti in esso contenuti; 2) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale perché in atti mancavano il registro firme della Polizia Giudiziaria e il calendario delle partite della Nazionale, elementi che avrebbero dimostrato l'assenza di conoscenza dell'evento addebitato (con richiamo all'applicabilità dell'art. 47 cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura richiamando il principio secondo cui l'inutilizzabilità degli atti inseriti per errore nel fascicolo del dibattimento non opera automaticamente ma solo se l'eccezione è prospettata tempestivamente nei termini di cui all'art. 491, comma 2, cod. proc. pen.; qui la difesa ha sollevato la questione tardivamente, dopo l'apertura del dibattimento. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che ha valorizzato, tra l'altro, l'autorizzazione richiesta dal FERRI il 01/09/2014 per adempiere l'obbligo presso una Stazione dei Carabinieri e il fatto che il Questore aveva esteso l'obbligo a tutte le manifestazioni sportive della Nazionale in conseguenza di precedenti eventi, circostanze che giustificano la conferma della condanna. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa il 3 maggio 2022.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 6, L. n. 401/1989

    Norma che punisce la condotta per la quale il FERRI è stato condannato; la sentenza confermata ha ritenuto sussistenti gli elementi di responsabilità previsti da tale disposizione.

  • art. 491, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per proporre eccezioni sulla composizione del fascicolo per il dibattimento; la Corte ha interpretato che l'eccezione sull'inutilizzabilità di atti inseriti nel fascicolo deve essere sollevata tempestivamente entro tale termine, altrimenti l'atto resta utilizzabile.

  • art. 431, comma 1, cod. proc. pen.

    Indica gli atti che compongono il fascicolo per il dibattimento; la giurisprudenza richiamata e la Corte hanno precisato che le parti possono accordarsi per acquisire atti ulteriori rispetto a quelli elencati, e quindi l'inserimento non autorizzato può essere sanato salvo eccezione tempestiva.

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come potenziale causa di esclusione della responsabilità (riferibile a errore di fatto o simili), ma la Corte ha ritenuto che le circostanze acquisite escludevano l'applicazione favorevole al ricorrente.

Massime di principio

  • L'inutilizzabilità di atti inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica: la parte deve eccepirla tempestivamente, nei termini dell'art. 491, comma 2, c.p.p.; eccezioni sollevate dopo l'apertura del dibattimento sono normalmente inammissibili.
  • La composizione del fascicolo per il dibattimento e la valutazione sull'utilizzabilità degli atti in esso contenuti sono questioni distinte; tuttavia la mancata osservanza formale può essere sanata dall'accordo fra le parti o dal mancato tempestivo rilievo.
  • L'assenza di documenti specifici (registro firme, calendari) non determina automaticamente l'insussistenza del fatto se esistono altri elementi probatori e circostanze che dimostrano la conoscenza o l'obbligo del soggetto.
  • Per difendersi efficacemente è essenziale sollevare eccezioni procedurali in primo grado e con tempestività, chiedendo eventualmente sospensione o rinvio prima dell'apertura del dibattimento.
  • Le decisioni di merito che motivano il riconoscimento di circostanze concrete (es. autorizzazioni, estensioni d'obbligo, eventi antecedenti) sono difficili da ribaltare in Cassazione se la motivazione è coerente e logicamente fondata.
  • La Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di spese e somme a titolo di ammenda in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.

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