Sentenza n. 3767/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2987/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a corrispondere euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2987/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. La sentenza, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione, aveva riconosciuto alla docente, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, il diritto alla somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Poiché il Ministero non aveva inizialmente adempiuto, la ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato alla ricorrente l'importo oggetto della controversia, come attestato dalla dichiarazione della parte ricorrente e confermato dall'Avvocatura dello Stato. La pretesa sostanziale risultava quindi integralmente soddisfatta e non vi era più interesse a una pronuncia di ottemperanza o alla nomina del commissario ad acta. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo l'introduzione del giudizio, il TAR ha posto le spese a carico dell'Amministrazione, liquidandole in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, attraverso la quale doveva essere riconosciuto l'importo spettante.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e del rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
È richiamato quale riferimento per l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato intervenuta dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l'interesse attuale alla pronuncia conformativa e alle misure esecutive richieste.
- Quando l'Amministrazione adempie solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'Amministrazione alle spese, in quanto l'inadempimento iniziale ha reso necessaria l'azione giudiziaria.
- La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando, prima della decisione, l'Amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa oggetto del giudicato.
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