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Sentenza

Sentenza n. 6395/2026 - Roma, Sezione 5

per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dei seguenti provvedimenti: 1) determinazione n. G09527 della Regione Lazio - Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, adottata in data 10 luglio 2017, recante ad oggetto “Porcarelli Gino e Co. S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III – bis, Parte Seconda, del d.lgs. 152/2006, e s.m.i. per l'installazione sita in Roma, via di Rocca Cencia, 273, categoria di attività: 5.3., b), 2), allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.” (pubblicata nel B.U.R.L. del 20.7.2017, n. 58, s.o. n. 2); 2) ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché ignoto, tra cui in particolare la determinazione n. G09021 della Regione Lazio - Direzione Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, adottata in data 27 giugno 2017, recante ad oggetto “Determinazione conclusiva del procedimento amministrativo relativo al 2 rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Titolo III - bis, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i. per l'installazione sita in Roma, via di Rocca Cencia, 273, categoria di attività: 5.3., b), 2) (Allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.). Proponente: Porcarelli Gino e Co. S.r.l. (già CO.LA.RI.)” (pubblicata nel B.U.R.L. dell’11.7.2017, n. 55, s.o. n. 1), nonché le presupposte deliberazioni delle conferenze di servizi e gli atti di consenso comunque denominati, ivi menzionati; 3) ogni altro atto e/o provvedimento lesivo menzionato nel ricorso;

Giustizia amministrativa201709630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Regione Lazio per un impianto di trattamento e recupero di rifiuti, unitamente agli atti presupposti e alla determinazione conclusiva del procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a una società per l'impianto sito in Roma, deducendo quattro gruppi di censure. Con il primo motivo ha contestato l'omesso svolgimento dei controlli antimafia o l'omessa acquisizione della documentazione antimafia, anche perché era tornata efficace un'interdittiva antimafia precedentemente adottata nei confronti della società proprietaria dell'impianto, che lo aveva concesso in affitto alla titolare dell'autorizzazione; ha dedotto violazione del d.lgs. 159/2011, dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento e sviamento. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata sottoposizione del progetto a VIA o almeno a verifica di assoggettabilità, sostenendo che l'attività fosse stata erroneamente qualificata come R12, mentre avrebbe dovuto essere ricondotta anche alle operazioni R3, D13 e D15. Con il terzo motivo ha dedotto la mancata verifica della conformità alle migliori tecniche disponibili e ai documenti BREF, nonché al d.m. 29 gennaio 2007, sostenendo che il trattamento meccanico dei rifiuti urbani indifferenziati senza stabilizzazione biologica non fosse conforme ai requisiti europei. Parte della censura è stata poi abbandonata per sopravvenuta carenza di interesse. Con il quarto motivo sono state dedotte ulteriori violazioni della normativa regionale e della pianificazione regionale dei rifiuti, ma la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al relativo esame.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto di poter non esaminare l'eccezione di improcedibilità per mancata impugnazione del piano regionale dei rifiuti del 2020, applicando il principio della ragione più liquida e rilevando comunque l'infondatezza del ricorso nel merito. Il primo motivo è stato respinto: la Regione aveva acquisito la dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia della società autorizzata e risultava che gli accertamenti prefettizi fossero ancora in corso. In tale situazione l'amministrazione poteva rilasciare il titolo ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011, salva la condizione risolutiva collegata all'esito degli accertamenti. Inoltre, l'efficacia dell'interdittiva nei confronti della società proprietaria dell'impianto non comportava automaticamente un'interdittiva nei confronti della società affittuaria: la cosiddetta interdittiva a cascata richiede una specifica istruttoria prefettizia, che non risultava essere stata svolta. Il secondo motivo è stato respinto perché l'attività autorizzata consisteva esclusivamente in operazioni di pretrattamento R12 e R13, correttamente qualificate ai sensi dell'allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006. L'impianto inviava i rifiuti a impianti terzi, senza conferimento in discarica e senza produzione di rifiuti cessati ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006; tali attività non rientravano quindi tra quelle soggette a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'allegato IV alla parte II del decreto. Il riferimento contenuto in una precedente relazione istruttoria alla riconducibilità dell'opera all'allegato IV non è stato ritenuto decisivo, perché le operazioni effettivamente assentite erano esclusivamente R12 e R13. Il terzo motivo è stato respinto. Dal d.m. 29 gennaio 2007 non emergeva un obbligo generale di stabilizzazione biologica per l'impianto in questione, poiché la stabilizzazione risultava riferita al trattamento della frazione umida, attività non svolta dall'impianto. Le BAT conclusions del 2018 erano successive agli atti impugnati e non potevano essere utilizzate per valutarne la legittimità, in applicazione del principio tempus regit actum. Il successivo riesame dell'AIA disposto dalla Regione nel 2021 ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a), del d.lgs. 152/2006 confermava soltanto l'incidenza sopravvenuta del nuovo quadro regolatorio, senza determinare l'illegittimità originaria dell'autorizzazione. La giurisprudenza europea invocata dalla ricorrente riguardava impianti di smaltimento e rifiuti destinati alla discarica, non un impianto di mero pretrattamento. Il quarto motivo non è stato esaminato perché la ricorrente aveva dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi respinto per le censure esaminate e dichiarato improcedibile per quelle non più sostenute dall'interesse; le spese sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Consente il rilascio del titolo anche mentre sono in corso gli accertamenti antimafia, con gli effetti previsti dalla disciplina, inclusa la possibilità di operare mediante condizione risolutiva.

  • d.lgs. 159/2011

    La disciplina antimafia non impone un'automatica estensione dell'interdittiva adottata nei confronti di un'impresa alla società che abbia acquisito la disponibilità dell'impianto; l'interdittiva a cascata richiede una specifica istruttoria prefettizia.

  • allegato C, parte IV, d.lgs. 152/2006

    In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11

    Le operazioni di pretrattamento svolte dall'impianto erano correttamente qualificabili come R12.

  • art. 184-ter d.lgs. 152/2006

    L'assenza di produzione di rifiuti cessati, unitamente alla destinazione dei materiali a impianti terzi senza conferimento in discarica, concorre a escludere la riconducibilità dell'attività alle ipotesi sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA.

  • parte II, allegato IV, d.lgs. 152/2006

    La verifica di assoggettabilità a VIA non era richiesta per le sole operazioni R12 e R13 autorizzate nel caso concreto.

  • art. 29-octies, comma 3, lettera a), d.lgs. 152/2006

    Il sopravvenire delle BAT conclusions può imporre il riesame dell'AIA, senza incidere retroattivamente sulla legittimità dell'autorizzazione valutata secondo il quadro normativo vigente al momento della sua adozione.

  • art. 105 c.p.a.

    La causa è stata rimessa al TAR dal Consiglio di Stato dopo l'annullamento della precedente sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Il rilascio di un titolo autorizzatorio non è impedito dalla pendenza degli accertamenti antimafia quando la disciplina applicabile consente all'amministrazione di procedere ai sensi dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011, ferma la possibilità di subordinare gli effetti del titolo all'esito degli accertamenti mediante condizione risolutiva.
  • L'interdittiva antimafia adottata nei confronti del proprietario di un impianto non si estende automaticamente, per effetto del mero rapporto contrattuale o organizzativo, al soggetto che gestisce l'impianto; l'eventuale interdittiva nei confronti di quest'ultimo richiede una specifica e autonoma istruttoria prefettizia.
  • Ai fini della VIA e della verifica di assoggettabilità, la qualificazione dell'attività deve essere compiuta in base alle operazioni concretamente autorizzate e svolte. Il mero pretrattamento dei rifiuti riconducibile alle operazioni R12 e R13, senza conferimento in discarica e senza produzione di rifiuti cessati, non ricade automaticamente tra le attività soggette a screening VIA.
  • La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il quadro normativo e tecnico vigente al momento della sua adozione. Le BAT conclusions sopravvenute possono imporre il riesame dell'autorizzazione, ma non determinano retroattivamente l'illegittimità dell'atto originario.
  • L'obbligo di stabilizzazione biologica dei rifiuti urbani indifferenziati, desunto dalla disciplina tecnica o dalla giurisprudenza europea, non può essere esteso a un impianto di mero pretrattamento quando la normativa richiamata collega tale obbligo a impianti o attività di smaltimento diversi da quelli concretamente autorizzati.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàRifiutiInterdittiva e informazione antimafia
RamiAmbienteAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interessePrimato del diritto UE e disapplicazione

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