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Ordinanza

Ordinanza n. 4391/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli dell'11 novembre 2021, pronunciato ai sensi della legge n. 89/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Napoli che aveva liquidato somme ai sensi della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio è sopravvenuta la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha inserito il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001.

La decisione

Il TAR, impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese, ha disposto la sospensione automatica del giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. Il giudice ha rilevato che la nuova disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziati giudizi di ottemperanza e quelli già in corso sono sospesi. Il giudizio proseguirà ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a. mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una causa di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso relativi ai crediti Pinto individuati dalla norma, per il biennio decorrente dopo i venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente alla disciplina speciale della legge n. 89/2001, la base normativa per la sospensione del giudizio.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso, da attivare mediante istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Massime di principio

  • La disciplina dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza in corso relativi a somme liquidate ai sensi della legge Pinto entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di una distinta valutazione giudiziale dei presupposti della sospensione.
  • Durante il periodo biennale previsto dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, non possono essere iniziati nuovi giudizi di ottemperanza relativi ai crediti ricompresi nella disposizione e quelli già pendenti devono essere sospesi.
  • La sospensione del giudizio di ottemperanza disposta in applicazione della disciplina speciale resta impregiudicata rispetto alle questioni di rito, di merito e alla regolazione delle spese, che dovranno essere esaminate alla prosecuzione del giudizio.
  • Il giudizio sospeso può proseguire mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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