Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 619/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Pavia, datato 04.03.2026, notificato il 04.03.2026, recante la revoca del nulla osta n. Prot. N. P-PV/L/Q/2025/100655 rilasciato in data 31.07.2025; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202601644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso il provvedimento di revoca, disponendo che l'Amministrazione proceda a un motivato riesame alla luce della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente. La decisione non definisce il merito dell'impugnazione. È stata fissata al 9 febbraio 2027 la camera di consiglio per il prosieguo del giudizio. Il testo non contiene una specifica regolazione delle spese.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta rilasciato al ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Pavia del 4 marzo 2026, notificato nella stessa data, con cui è stato revocato il nulla osta precedentemente rilasciato il 31 luglio 2025. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso. In sede cautelare, il Tribunale ha ritenuto necessario un motivato riesame dell'atto alla luce della documentazione depositata dal ricorrente concernente lo stato patrimoniale e il conto economico della società nell'anno 2025.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il Tribunale ha disposto la sospensione dell'atto impugnato ai fini di un motivato riesame.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la documentazione prodotta dal ricorrente introduce elementi rilevanti non adeguatamente considerati dall'Amministrazione, il giudice può sospendere il provvedimento impugnato non per anticipare definitivamente la decisione di merito, ma per imporre un motivato riesame dell'atto alla luce dei nuovi elementi.
  • La sospensione cautelare può essere disposta con funzione conformativa, richiedendo all'Amministrazione di rinnovare la valutazione dei presupposti del provvedimento e di esplicitare adeguatamente le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.