Sentenza n. 1630/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso R.G. 5230/2009 a seguito della riassunzione dello stesso, precedentemente incardinato innanzi alla IV Sezione del TAR Campania Napoli, definito con sentenza n. 5524, pubblicata in data 29.08.2022, successivamente annullata dalla II Sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 888, pubblicata in data 25.01.2023 (Giudizio R.G. 9562/2022), con la quale la causa è stata rinviata al primo Giudice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parere contrario della Soprintendenza sulle istanze di sanatoria edilizia e conseguente preavviso di rigetto del Comune di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente condono)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio è stato riassunto dopo l'annullamento, da parte del Consiglio di Stato, della precedente sentenza del TAR che aveva dichiarato estinto il processo per omessa tempestiva riassunzione nei confronti di un erede di un interveniente. La ricorrente contestava il parere contrario della Soprintendenza, adottato con riferimento al rilevante interesse storico-artistico dell'immobile vincolato, e il successivo preavviso di rigetto comunale ex art. 10-bis l. 241/1990. In particolare, deduceva la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché il Comune aveva comunicato i motivi ostativi fondati esclusivamente sul parere della Soprintendenza, senza sottoporre a quest'ultima le osservazioni della ricorrente e senza svolgere una concreta valutazione delle stesse. Deduceva inoltre che il vincolo storico-artistico era sopravvenuto rispetto alla presentazione delle domande di condono e che il parere di compatibilità avrebbe dovuto esaminare specificamente il rapporto tra intervento edilizio e valori tutelati. Il TAR aveva disposto istruttoria per acquisire chiarimenti sul procedimento di condono, sul vincolo sopravvenuto e sui preavvisi di rigetto; la Soprintendenza non aveva ottemperato all'incombente istruttorio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto fondata la censura relativa al preavviso di rigetto e al difetto di effettivo contraddittorio procedimentale. La comunicazione comunale si limitava a riprodurre il parere contrario della Soprintendenza, secondo cui l'abuso non era condonabile perché costituiva un incremento volumetrico improprio su un immobile di assoluto valore storico-architettonico, senza esporre con adeguata concretezza e precisione le ragioni ostative e senza valutare le osservazioni dell'interessata. Il Collegio ha rilevato altresì che, in presenza di un vincolo storico-artistico sopravvenuto alla domanda di condono ma anteriore alla conclusione del procedimento, era necessario un parere di compatibilità completo e intellegibile, idoneo a chiarire la concreta incidenza dell'intervento sui valori tutelati. L'omessa considerazione delle deduzioni concernenti la sopravvenienza del vincolo e la mancata instaurazione di un contraddittorio effettivo hanno reso illegittimi gli atti. La censura è stata ritenuta dirimente, con assorbimento degli ulteriori motivi. Il Comune e la Soprintendenza sono stati condannati in solido alle spese processuali, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve instaurare un contraddittorio procedimentale effettivo e indicare con adeguata concretezza e precisione le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza; l'amministrazione deve valutare le memorie e i documenti pertinenti presentati dall'interessato.
art. 97 Cost.
I principi di razionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa sostengono la necessità di una partecipazione procedimentale effettiva.
artt. 32 ss. l. 47/1985
Normativa condonistica applicabile, insieme alla disciplina successiva, al procedimento relativo alle istanze di sanatoria oggetto del giudizio.
art. 39 l. 724/1994
Seconda normativa condonistica applicabile al procedimento di sanatoria edilizia esaminato.
d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I
Disciplina del vincolo storico-artistico gravante sull'immobile e della tutela dei relativi valori culturali.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato nella precedente fase processuale quale garanzia contro le decisioni fondate su questioni rilevate d'ufficio senza previo contraddittorio.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Ha costituito la base normativa del rinvio al primo giudice disposto dal Consiglio di Stato dopo l'annullamento della precedente sentenza del TAR.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non può ridursi a una comunicazione meramente formale delle ragioni già individuate dall'amministrazione: deve esporre in modo concreto e preciso i motivi ostativi e consentire all'interessato di formulare osservazioni realmente idonee a incidere sulla decisione finale.
- L'amministrazione procedente è tenuta a valutare le memorie e i documenti presentati a seguito del preavviso di rigetto quando siano pertinenti all'oggetto del procedimento e funzionali al superamento delle ragioni ostative; una formula stereotipata di inidoneità delle osservazioni non soddisfa tale obbligo.
- Quando un vincolo storico-artistico sopravviene dopo la presentazione della domanda di condono ma prima della conclusione del procedimento, l'autorità tutoria deve rendere un parere di compatibilità completo e intellegibile, specificando in concreto l'incidenza dell'intervento sui valori culturali tutelati.
- Il contraddittorio procedimentale è effettivo soltanto se le ragioni dedotte dal privato vengono portate all'attenzione dell'autorità che esprime il parere determinante per la decisione finale e sono oggetto di una valutazione sostanziale, non meramente apparente.
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