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Sentenza

Sentenza n. 246/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento “- della nota della Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico – Sezione infrastrutture energetiche e digitali del 30 giugno 2021, avente per oggetto “riscontro a nota prot. n. 1507 del 15/02/2021 su rinuncia al Progetto e richiesta di svincolo e restituzione della polizza fideiussoria 6257500808709 del 25/07/2012 emessa da Milano Assicurazioni S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.)” con cui la Regione ha rigettato la richiesta di svincolo e di restituzione della polizza fideiussoria (doc. 1); - di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non noto alla ricorrente, ivi inclusa, per quanto occorrer possa: - la nota del 29 gennaio 2021 avente ad oggetto “richiesta titolarità della polizza fideiussoria 6257500808709 del 25 luglio 2012 emessa da Milano Assicurazioni S.p.A.”; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 25 del 24 settembre 2012 “Regolazione dell'uso dell'energia da fonte rinnovabile”, per contrasto con gli articoli 3, 41, 97 e 117, secondo comma lett. m) e terzo comma, della Costituzione, per le motivazioni esposte in ricorso”.

Giustizia amministrativa202101063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sezioni UniteSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di svincolo e restituzione della polizza fideiussoria prestata a garanzia della realizzazione di un impianto eolico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota regionale del 30 giugno 2021 con cui era stata respinta la richiesta di svincolo e restituzione della polizza fideiussoria collegata all'autorizzazione unica per un impianto eolico. Ha dedotto, in primo luogo, che la garanzia prevista dalla normativa regionale avrebbe natura ripristinatoria e sarebbe escutibile soltanto in presenza di lavori intrapresi e non portati a compimento; poiché i lavori non erano mai iniziati e la società aveva rinunciato all'iniziativa il 15 febbraio 2021, l'escussione avrebbe avuto natura meramente sanzionatoria e sarebbe stata priva di base normativa. La ricorrente ha inoltre contestato l'interpretazione regionale dell'art. 2, comma 2, della legge regionale Puglia n. 25/2012, secondo cui il termine di sei mesi per rinunciare all'autorizzazione avrebbe natura perentoria e, una volta decorso, avrebbe impedito sia la rinuncia sia lo svincolo della polizza. In subordine ha prospettato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con gli artt. 3, 41, 97 e 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, Cost. Con un secondo motivo ha invocato l'art. 2041 c.c., sostenendo che l'eventuale escussione della fideiussione avrebbe determinato un arricchimento senza causa della Regione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbite le eccezioni di rito della Regione relative al ne bis in idem e al giudicato. La società non poteva validamente rinunciare all'autorizzazione il 15 febbraio 2021, perché l'autorizzazione unica aveva già cessato la propria efficacia l'8 novembre 2014, come accertato dalla nota regionale del 3 marzo 2015 e dalle sentenze del TAR Puglia n. 1576/2019 e n. 1577/2019, immediatamente esecutive e non sospese in appello. L'iniziativa, non più autorizzata, non era quindi suscettibile di rinuncia a quella data. Il TAR ha inoltre recepito quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5156/2024, che aveva confermato la legittimità dei precedenti provvedimenti e dell'escussione della polizza: la garanzia era finalizzata proprio ad assicurare l'amministrazione contro la mancata realizzazione del progetto, mentre il suo svincolo era previsto entro trenta giorni dal deposito del collaudo. È stata quindi esclusa l'illegittimità dell'operato regionale e, conseguentemente, anche l'asserito arricchimento senza causa. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore della Regione, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    La disposizione costituisce il fondamento dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto da fonte rinnovabile, la cui efficacia era cessata prima della richiesta di rinuncia e di svincolo.

  • art. 4, comma 2, l.r. Puglia n. 31/2008

    La normativa regionale è stata richiamata quale base della garanzia fideiussoria a prima richiesta posta a tutela della realizzazione dell'impianto; la garanzia non è stata ritenuta una sanzione priva di base normativa.

  • art. 2, comma 2, l.r. Puglia n. 25/2012

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la possibilità di rinuncia all'iniziativa e di svincolo della polizza; il giudizio non ha accolto la tesi della ricorrente, rilevando preliminarmente che nel 2021 l'autorizzazione era già inefficace.

  • art. 33, comma 2, c.p.a.

    Le sentenze di primo grado sono immediatamente esecutive in assenza di sospensione, sicché la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione, accertata dalle sentenze non sospese, operava anche durante il giudizio d'appello.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda fondata sull'arricchimento senza causa è stata respinta perché l'escussione della polizza era sorretta da una valida causa e dalla funzione di garanzia della mancata realizzazione dell'impianto.

Massime di principio

  • La richiesta di rinuncia a un'autorizzazione amministrativa presuppone che il titolo sia ancora efficace; quando l'autorizzazione abbia già cessato i propri effetti, la successiva dichiarazione di rinuncia non può produrre effetti né fondare una richiesta di svincolo della garanzia collegata al titolo.
  • La fideiussione prestata a prima richiesta a garanzia della realizzazione di un impianto da fonte rinnovabile assolve alla funzione di tutelare l'amministrazione dalla mancata realizzazione del progetto e può essere escussa quando tale evento si verifica, secondo la disciplina del titolo autorizzatorio e della normativa regionale.
  • Le sentenze amministrative di primo grado sono immediatamente esecutive e producono i loro effetti finché non siano sospese dal giudice dell'impugnazione; la mera proposizione dell'appello non impedisce quindi che l'amministrazione dia esecuzione agli accertamenti e agli effetti della sentenza.
  • La garanzia fideiussoria destinata alla realizzazione dell'impianto si svincola al verificarsi dell'evento previsto dal titolo, quale il deposito dell'atto di collaudo; in mancanza della realizzazione del progetto, non sussiste il presupposto per lo svincolo automatico.
  • Non ricorre arricchimento senza causa dell'amministrazione quando l'acquisizione della somma garantita avvenga in esecuzione della funzione propria di una fideiussione validamente prestata e prevista dalla disciplina autorizzatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliTitoli abilitativi ediliziEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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