Cassazione Penale, Sentenza n. 8108/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Torino deducendo violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio: la Corte d'Appello aveva inflitto la pena di tre mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 612 e 582 c.p., mentre tali fattispecie, come contestate e ritenute (minaccia semplice ex art. 612/1 c.p. e lesioni con prognosi 15 giorni), rientrano nella competenza per materia del giudice di pace e sono assoggettate alle sanzioni previste dal d.lgs. 274/2000 (art. 4 e art. 52), le quali prevedono misure pecuniarie o sanzioni alternative e non la reclusione applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. La Corte ha mantenuto le statuizioni di colpevolezza così come formulate ma ha rinviato per nuovo esame relativo alla determinazione della sanzione ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. In sostanza la condanna non è stata cancellata nel merito, ma il regime sanzionatorio è stato dichiarato applicato in contrasto con le norme di competenza e tipologia della pena e pertanto va rideterminato.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
art 612/1 cp (minaccia semplice)
La fattispecie di minaccia semplice è di competenza del giudice di pace e, ai sensi del d.lgs. 274/2000, soggetta a sanzioni pecuniarie/alternative piuttosto che alla reclusione applicata dalla Corte d'Appello
art. 582 c.p.
La specifica qualificazione delle lesioni (con prognosi guaribile in 15 giorni) le rende di competenza per materia del giudice di pace; pertanto la pena applicabile è quella prevista dal d.lgs. 274/2000 per i reati di competenza del giudice di pace
art. 635 c.p.
art 635/1 e 2 n. 3 cp (danneggiamento aggravato) - assoluzione dall'aggravante
La Corte di merito ha escluso l'aggravante e ritenuto il fatto non previsto come reato in quel profilo, con conseguente riflesso sulla qualificazione complessiva delle fattispecie e sulla competenza
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione alla concorso di reati oggetto dell'imputazione e alla condanna complessiva confermata, ma il problema principale riguarda la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio
d.lgs. 274/2000
art. 4 e art. 52 del d.lgs. 274/2000; art. 52/2 lett. b
Queste norme disciplinano le sanzioni per i reati di competenza del giudice di pace: per la minaccia semplice e per le lesioni di lieve entità prevedono sanzioni pecuniarie o misure alternative (multa, permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità) e non la reclusione applicata dalla Corte d'Appello
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (norma procedurale)
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27
Norma procedurale citata con riferimento alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale in Cassazione; non incide sulla decisione di merito ma sul procedimento davanti alla Corte di Cassazione
Massime di principio
- Se la Corte d'appello conferma una condanna ma applica una pena non prevista per fattispecie che rientrano nella competenza del giudice di pace (es. applicando reclusione anziché sanzioni previste dal d.lgs. 274/2000), la Cassazione può annullare la parte relativa al trattamento sanzionatorio e rinviare per la rideterminazione della pena.
- L'esclusione di aggravanti o la diversa qualificazione di un fatto può mutare la competenza e le sanzioni applicabili; è quindi necessario verificare sempre la disciplina speciale (es. d.lgs. 274/2000) prima di determinare la pena.
- L'annullamento può essere limitato al trattamento sanzionatorio: le statuizioni di colpevolezza restano efficaci salvo diverso accertamento, mentre la quantificazione o tipologia della pena può essere rimessa al giudice di merito per corretta applicazione della legge.
- In simili casi procedurali la Corte di Cassazione tende a rinviare ad altra sezione per evitare che la stessa valutazione sul trattamento sanzionatorio sia fatta dalla stessa sezione che aveva formato la decisione impugnata.
- È utile per la difesa proporre motivi mirati a dimostrare l'inapplicabilità di pene detentive se esistono disposizioni speciali che prevedono sanzioni alternative o pecuniarie; ciò può condurre a una riduzione/alterazione della sanzione anche se la responsabilità penale resta accertata.
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