Ordinanza n. 112/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del decreto del -OMISSIS-, a mezzo del quale la Prefettura di Biella ha respinto l’istanza di inserimento in struttura di accoglienza ai sensi del d.lgs. 18/08/2015 n. 142 proposta da -ricorrenti-, quali richiedenti protezione internazionale; Nonché per ogni ulteriore statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell'istanza di inserimento in una struttura di accoglienza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti asilo)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, richiedenti protezione internazionale, hanno impugnato il decreto con cui la Prefettura di Biella ha respinto la loro istanza di inserimento in una struttura di accoglienza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso è stato ritenuto assistito, in questa fase sommaria, da apprezzabili profili di fondatezza, poiché l'indisponibilità di unità abitative nella provincia, peraltro priva di riscontro probatorio, non può costituire legittimo motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza. È stata inoltre valorizzata la presenza nel nucleo familiare di un figlio di due anni e la necessità di assicurargli condizioni di vita adeguate e dignitose.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente il fumus boni iuris in quanto l'amministrazione deve garantire al richiedente asilo privo di mezzi di sostentamento forme minime di assistenza, anche provvisoriamente e, se necessario, mediante collocazione in altra provincia. Nel bilanciamento degli interessi ha prevalso l'esigenza di tutelare le condizioni di vita del minore. Sono stati sospesi gli effetti esecutivi del provvedimento impugnato ai fini del riesame dell'istanza; l'amministrazione è stata chiamata ad assicurare al nucleo una sistemazione alloggiativa provvisoria conforme agli standard del d.lgs. n. 142/2015 oppure, con altre modalità disponibili, l'assistenza minima prevista dalla normativa europea. La trattazione del merito è stata fissata per il 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La disposizione costituisce la base processuale per la concessione della tutela cautelare, accordata in presenza di apprezzabili profili di fondatezza e di esigenze cautelari prevalenti.
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
inserimento in struttura di accoglienza
La disciplina impone all'amministrazione di assicurare al richiedente protezione internazionale privo di mezzi di sostentamento forme di accoglienza e assistenza conformi agli standard normativi, anche in via provvisoria.
normativa europea sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
assistenza minima prevista dalla normativa europea
L'amministrazione deve garantire comunque livelli minimi di assistenza, anche mediante modalità diverse dall'inserimento nella struttura inizialmente richiesta.
Massime di principio
- L'indisponibilità di unità abitative nel territorio provinciale, se non adeguatamente dimostrata, non costituisce di per sé un legittimo motivo per respingere la domanda di accoglienza presentata da un richiedente protezione internazionale privo di mezzi di sostentamento.
- L'obbligo pubblico di assicurare l'accoglienza e l'assistenza minima al richiedente asilo può essere adempiuto anche mediante una sistemazione provvisoria in altra provincia o attraverso modalità alternative, purché siano rispettati gli standard normativi e garantite condizioni di vita dignitose.
- Nel giudizio cautelare, la presenza di un minore molto piccolo nel nucleo familiare costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento degli interessi e può giustificare la prevalenza delle esigenze di tutela della vita dignitosa del nucleo familiare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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