Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27416/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentato furto aggravato denunciando un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: sosteneva che la Corte territoriale si era basata su indizi lacunosi e contraddittori (incertezza sul tempus commissi delicti, qualità scadente delle immagini di videosorveglianza e riconoscimento approssimativo, presenza del veicolo formalmente intestato alla moglie ma attribuito in uso al ricorrente senza adeguati accertamenti, e insufficiente prova dell'effettivo uso dell'utenza telefonica rilevata dalle celle)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifestata infondatezza, ritenendo che le censure fossero in realtà un tentativo di sindacare il merito e la valutazione delle prove riservata al giudice di merito. La Suprema Corte ha confermato che la Corte d'Appello aveva offerto una ricostruzione plausibile e logica fondata su: denuncia del Lucania (20/9/2013), rinvenimento dell'autocarro con cassone carico e senza segni di effrazione, riprese di videosorveglianza che collocavano il veicolo e il ricorrente in loco il 19/9/2013, elementi sulle frequentazioni e disponibilità del veicolo (intestazione alla moglie ma uso attribuito all'imputato), e tabulati telefonici i cui agganci cellulare risultavano prossimi al luogo del reato nelle ore indicate. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al rimborso di euro 1.710 per le spese di rappresentanza e difesa della parte civile, oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà una richiesta di riconsiderazione del merito e non un vero vizio di motivazione ai sensi di tale disposizione, dichiarando così il ricorso inammissibile

  • comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020

    comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020

    Predisposizione procedurale che ha consentito al Procuratore generale di trasmettere per iscritto le sue richieste ai fini della decisione del ricorso

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone)

    Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)

    Principio richiamato secondo cui la Corte di Cassazione non può effettuare una rilettura degli elementi di fatto e delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito; la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze non integra un vizio di legittimità

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette che il ricorso si risolva in un semplice sindacato sul merito: le critiche alle risultanze probatorie devono evidenziare vizi di motivazione specifici e non la mera preferenza per una diversa valutazione dei fatti
  • Le prove indiziarie (filmati di videosorveglianza, tabulati telefonici, disponibilità del veicolo) possono essere valutate congiuntamente per ricavare una ricostruzione plausibile dei fatti anche se nessun elemento è isolatamente concluyente
  • Il fatto che un veicolo sia formalmente intestato a un terzo (es. la moglie) non esclude che la sua disponibilità o uso abituale possano essere ricondotti al ricorrente mediante elementi fattuali e dichiarazioni poste a fondamento della valutazione del giudice di merito
  • I tabulati telefonici e l'aggancio alle celle costituiscono mezzo indiziario utile se inseriti in un quadro indiziario coerente; tuttavia l'uso concreto dell'utenza dovrebbe emergere dagli atti o da elementi che rendano ragionevole l'attribuzione
  • La bassa qualità delle immagini non preclude in assoluto il valore probatorio del filmato se il giudice di merito ritiene, sulla base del confronto e di precedenti conoscenze, che l'identificazione sia plausibile
  • Per evitare l'inammissibilità del ricorso per vizio di motivazione è opportuno che il ricorrente indichi con precisione i punti della motivazione ritenuti carenti e dimostri la illogicità o contraddittorietà delle conclusioni, non limitandosi a una generica richiesta di riconsiderazione del merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.