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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12714/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce dal danneggiamento di un'autovettura dovuto all'improvviso attraversamento di un capriolo sulla strada nel territorio di un Comune marchigiano. La proprietaria del veicolo ha chiesto il risarcimento del danno alla Regione, assumendo la responsabilità dell'ente per la fauna selvatica; il giudice di pace aveva accolto la domanda in parte, ma il tribunale in appello l'aveva rigettata. In cassazione la ricorrente ha denunciato, con quattro motivi, la violazione dell'art. 2052 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., sostenendo che il danno da fauna selvatica va ricondotto alla responsabilità da custodia di animali e non all'art. 2043 c.c.; perciò il giudice di merito non era vincolato alla qualificazione giuridica data dalle parti, avrebbe dovuto riqualificare correttamente la fattispecie e applicare il diverso regime dell'onere della prova. Ha inoltre censurato l'omesso esame del verbale dei carabinieri, dal quale emergevano l'incidente e le sue modalità, affermando che il nesso causale era stato provato mentre spettava alla Regione dimostrare il caso fortuito o l'eventuale colpa del danneggiato. Il quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 2043 c.c., è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che il giudice di merito non è vincolato alla qualificazione giuridica prospettata dalle parti e può riqualificare i fatti, purché questi restino invariati; inoltre, il danno causato da fauna selvatica rientra nella responsabilità ex art. 2052 c.c., con conseguente inversione dell'onere probatorio: il danneggiato deve provare il nesso causale tra animale e danno, mentre grava sul danneggiante la prova liberatoria del caso fortuito, inclusa l'imprevedibilità dell'evento o l'eventuale imprudenza del danneggiato. Poiché il tribunale aveva applicato un criterio probatorio errato, la sentenza è stata cassata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal giudice di merito e dalla ricorrente come base dell'illecito aquiliano; la Corte precisa che la fattispecie del danno da fauna selvatica non va ricondotta a questa norma, ma all'art. 2052 c.c.

  • art. 2052 c.c.

    È la norma ritenuta applicabile al danno causato dalla fauna selvatica; comporta che il danneggiato provi il nesso causale e che il danneggiante dia la prova liberatoria del caso fortuito.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato unitamente all'art. 115 c.p.c. per contestare la decisione di merito, in relazione alla corretta applicazione della disciplina sostanziale e alla valutazione della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto valorizzare la prova documentale già versata in atti e applicare il corretto regime probatorio.

Massime di principio

  • In presenza di fatti già allegati in causa, il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica proposta dalle parti e può riqualificare la domanda secondo la norma ritenuta corretta, senza incorrere in ultrapetizione, purché non modifichi il fatto costitutivo dedotto.
  • Il danno causato da fauna selvatica va ricondotto alla responsabilità per danno cagionato da animale ex art. 2052 c.c., con applicazione del relativo regime probatorio speciale.
  • Nel regime dell'art. 2052 c.c. il danneggiato deve provare solo il nesso di causalità tra l'animale e il danno, mentre grava sul convenuto la prova liberatoria del caso fortuito, compresa l'imprevedibilità dell'evento e l'eventuale condotta colposa del danneggiato.
  • È erroneo rigettare la domanda risarcitoria per mancanza di prova di circostanze che, nel modello di responsabilità ex art. 2052 c.c., gravano sul danneggiante e non sulla vittima.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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