Sentenza n. 1804/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di oscuramento parziale dell'offerta tecnica per asseriti segreti tecnici e commerciali
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, aggiudicataria del lotto n. 1 di una gara europea per l'affidamento del servizio di asilo nido, aveva dichiarato riservate alcune parti della propria offerta tecnica, riferite anche alla consorziata esecutrice, e aveva prodotto una versione parzialmente oscurata. La stazione appaltante ha respinto l'istanza, ritenendo non dimostrati i requisiti dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005: non generalità o non facile accessibilità delle informazioni, valore economico derivante dalla segretezza e adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Con il ricorso ex art. 116 c.p.a. e art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, la ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 e 98 d.lgs. n. 30/2005, sostenendo di avere individuato puntualmente le parti riservate, relative alla metodologia pedagogico-operativa, all'organizzazione e turnistica del personale, alla refezione, alla pulizia e sanificazione, alla programmazione educativa, ai servizi migliorativi, alla continuità con la scuola dell'infanzia e agli allegati; difetto di istruttoria e motivazione, poiché la stazione appaltante avrebbe valutato la richiesta in modo apodittico senza esaminare le singole informazioni e senza bilanciare trasparenza e riservatezza; violazione della proporzionalità, poiché, anche in caso di mancata riservatezza dell'intera documentazione, sarebbe stato necessario procedere a un oscuramento selettivo di dati quali matrici orarie, numero delle risorse, monte ore, budget, tempistiche, fornitori, partner e dati curriculari. La Provincia ha eccepito l'inammissibilità per omessa notifica ai concorrenti controinteressati e ha contestato nel merito la natura segreta delle informazioni, ritenute ampie, organizzative e gestionali, prive di particolare originalità o innovatività.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo di poter prescindere dall'eccezione processuale per la ragione più liquida. Ha affermato che l'oscuramento di parti dell'offerta costituisce un'eccezione alla regola della piena ostensibilità e deve essere interpretato restrittivamente. L'operatore economico deve presentare una dichiarazione motivata e fornire una prova specifica della sussistenza di un segreto tecnico o commerciale secondo tutti i requisiti dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005. Non è sufficiente invocare genericamente il know-how, l'originalità dell'offerta o l'appartenenza delle informazioni al patrimonio aziendale; la richiesta deve individuare analiticamente le singole informazioni, il loro oggetto e funzione, il vantaggio competitivo o tecnologico derivante dalla segretezza, il valore economico della stessa e le misure concretamente adottate per proteggerla. Nel caso concreto l'istanza riguardava ampie sezioni dell'offerta, individuate per categorie corrispondenti ai criteri di valutazione, senza dimostrare perché le specifiche soluzioni fossero segrete, economicamente valorizzabili in quanto tali e protette da adeguate misure di riservatezza. Le modalità pedagogiche, organizzative e gestionali descritte, incluse refezione, pulizia, sanificazione, programmazione educativa, laboratori, biblioteca, spazi verdi e continuità con la scuola dell'infanzia, sono state ritenute riconducibili all'ordinaria gestione del servizio di asilo nido e facilmente conoscibili anche dagli utenti. L'inserimento delle informazioni nel Sistema di Gestione Qualità e le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI 11034:2023 dimostrano regolarità e tracciabilità dei processi, ma non la loro secretazione. Neppure la combinazione degli elementi è stata specificamente dimostrata come patrimonio conoscitivo autonomo e non accessibile agli operatori del settore. Analoga carenza è stata rilevata per gli allegati e i dati curriculari. Sono state quindi respinte anche le censure di difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione della proporzionalità: l'onere di individuare e comprovare le informazioni riservate grava sull'operatore economico e non può essere trasferito alla stazione appaltante o al giudice. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023
la dichiarazione motivata della parte interessata all'oscuramento e la prova che le informazioni contenute nell'offerta (o nelle giustificazioni di questa) costituiscono segreti tecnici o commerciali
L'operatore economico che chiede l'oscuramento deve motivare la richiesta e provare specificamente la natura di segreto tecnico o commerciale delle informazioni; l'onere non può essere trasferito alla stazione appaltante.
art. 36, comma 3, d.lgs. n. 36/2023
La sottrazione all'accesso di parti dell'offerta è un'eccezione alla piena ostensibilità e va interpretata restrittivamente.
art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023
Costituisce la base processuale della tutela contro il diniego di oscuramento nell'ambito delle procedure di gara.
art. 98, comma 1, d.lgs. n. 30/2005
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete
I requisiti della segretezza, del valore economico derivante dalla segretezza e delle misure adeguate di protezione devono essere tutti dimostrati in concreto, anche quando si invoca la configurazione o combinazione degli elementi.
art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990
detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse
La documentazione di gara rientra, in linea generale, tra i documenti accessibili; le limitazioni alla conoscibilità sono tipiche e tassative.
art. 116 c.p.a.
È stato utilizzato quale rito per impugnare il diniego di accesso e di oscuramento.
art. 55, paragrafi 2 e 3, direttiva 2014/24/UE
Il diritto degli offerenti a conoscere le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata deve essere bilanciato con la tutela degli interessi commerciali legittimi e della concorrenza leale.
Massime di principio
- La richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica per segreti tecnici o commerciali deve essere formulata in modo analitico e specifico, con individuazione delle singole informazioni riservate, e non può consistere in una richiesta sintetica e globale riferita per categorie ai criteri di valutazione della gara.
- L'operatore economico che invoca la riservatezza deve dimostrare cumulativamente che le informazioni non siano generalmente note o facilmente accessibili, che abbiano valore economico proprio in ragione della segretezza e che siano protette da misure ragionevolmente adeguate; la mera appartenenza al know-how aziendale, l'originalità dell'offerta o la sua inclusione in un sistema di gestione della qualità non sono sufficienti.
- Anche la specifica configurazione o combinazione di informazioni note può costituire segreto commerciale soltanto se l'operatore dimostra concretamente che tale combinazione forma un patrimonio conoscitivo autonomo, non generalmente noto o facilmente accessibile agli operatori del settore, e dotato di valore competitivo.
- Le ordinarie modalità organizzative, pedagogiche e gestionali di erogazione di un servizio, ove non siano accompagnate da elementi specifici di originalità o innovatività e siano agevolmente conoscibili nel settore, non integrano di regola un segreto tecnico o commerciale tutelabile mediante oscuramento.
- L'onere di individuare e comprovare le informazioni da oscurare grava sull'operatore economico; la stazione appaltante e il giudice non sono tenuti a sostituirsi all'interessato nell'individuazione delle parti segrete né a ricercare autonomamente, all'interno dell'offerta, i dati eventualmente riservati.
- Il bilanciamento tra trasparenza e tutela dei segreti commerciali non consente né l'accoglimento sistematico delle richieste di riservatezza né l'oscuramento esteso di intere sezioni dell'offerta in assenza di una dimostrazione puntuale dei requisiti di legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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